(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                      Il Consiglio di facolta' 
 
   1. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e
coordina l'attivita' didattica della facolta'. 
   2. Il Consiglio di facolta': 
    a) propone al Senato accademico una terna di professori di  prima
fascia  afferenti  alla  facolta',  contenente  il  preside  uscente,
secondo quanto previsto al precedente art. 20; 
    b) destina le risorse per  la  didattica  deliberate  dal  Senato
accademico; 
    c) avanza proposte in merito alla istituzione e  attivazione  dei
corsi di laurea e di laurea magistrale,  corsi  di  specializzazione,
master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca,
centri interuniversitari, e inoltre in  merito  a  master,  corsi  di
aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; 
    d) approva e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e  gli
impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; 
    e) provvede alla copertura dei posti di professore  di  ruolo  di
prima e di seconda fascia e di  posti  di  ricercatore  universitario
attribuiti dal Senato accademico; 
    f) esamina ed approva i  piani  di  studio  individuali,  nonche'
altri atti amministrativi riguardanti le carriere  scolastiche  degli
studenti; 
    g) delibera in merito ad  affidamenti,  supplenze,  contratti  di
insegnamento e  altre  forme  di  sostegno  dell'attivita'  didattica
tenendo conto delle esigenze  dei  corsi  di  studio  afferenti  alla
facolta'; 
    h) provvede all'elaborazione  dei  propri  piani  di  sviluppo  e
coopera con proposte e pareri alla determinazione  dei  programmi  di
sviluppo dell'ateneo. 
   3. Il Consiglio di facolta' e' composto da: 
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
    b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; 
    c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
    d) tre rappresentanti degli studenti; 
    e) i professori  di  prima  e  seconda  fascia  in  posizione  di
quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento  presso
la facolta' per tutta la durata  dello  stesso.  Essi  concorrono  al
numero legale solo se presenti; 
    f) i professori di  prima  fascia  emeriti,  ove  nominati.  Essi
concorrono al numero legale solo se presenti. 
   4. Il regolamento elettorale determina le  modalita'  di  elezione
delle rappresentanze suddette. 
   5.  Il  Consiglio  di  facolta'  puo'  avvalersi  di   commissioni
istruttorie per specifici argomenti. 
   6. La  convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  facolta'  deve
avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. 
   7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo  alle
chiamate,  il  Consiglio  di  facolta'  delibera  nella  composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente  e  a  quella  superiore.   Il
conferimento delle supplenze, degli affidamenti  interni,  esterni  e
dei contratti e' deliberato in Consiglio di facolta'  dai  professori
di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori. I professori di  prima
e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un  contratto
di insegnamento presso la facolta', il rappresentante  del  personale
tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti  partecipano
al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione  degli  argomenti
attinenti l'organizzazione  della  didattica  sui  quali  hanno  voto
deliberativo. I ricercatori universitari possono essere invitati  dal
preside di facolta' alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo,
per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della facolta'. 
   8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o  del  presente
statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A
parita' di voti prevale il voto del preside.