Art. 21. Il Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il Consiglio di facolta': a) propone al Senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facolta', contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 20; b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato accademico; c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal Senato accademico; f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti; g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facolta'; h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo. 3. Il Consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari; c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; d) tre rappresentanti degli studenti; e) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta' per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti; f) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti. 4. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 5. Il Consiglio di facolta' puo' avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti. 6. La convocazione ordinaria del Consiglio di facolta' deve avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. 7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti e' deliberato in Consiglio di facolta' dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori. I professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. I ricercatori universitari possono essere invitati dal preside di facolta' alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della facolta'. 8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del preside.