(1)
1. UBICAZIONE 
 
    Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore  a
24 m, in edifici a particolare rischio di  incendio,  o  comunque  in
fabbricati nei  quali  siano  previsti  locali  con  un  affollamento
superiore a 100  persone,  non  possono  essere  installate  macchine
elettriche di tipo B, C e D. 
    Entro il volume di  fabbricati  destinati,  anche  in  parte,  ad
edifici a particolare rischio di incendio, o comunque nei quali siano
previsti  locali  con   affollamento   superiore   a   100   persone,
l'installazione  di   macchine   elettriche,   limitata   alle   sole
installazioni di tipo A, puo'  essere  consentita  esclusivamente  in
locali non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico  e
alle relative vie di esodo.