(Statuto-art. 59)
                              Art. 59. 
                       Facolta' e dipartimenti 
 
    1. Al momento dell'entrata in  vigore  dello  statuto,  in  prima
applicazione, sono istituite sei facolta': 
    facolta' di studi umanistici,  risultante  dall'aggregazione  dei
dipartimenti    pedagogia,    psicologia,    filosofia;    filologia,
letteratura, linguistica; storia, beni culturali e territorio; 
    facolta'    di    ingegneria    e    architettura,     risultante
dall'aggregazione dei dipartimenti di: ingegneria civile,  ambientale
e  architettura;  ingegneria  elettrica  ed  elettronica;  ingegneria
meccanica, chimica e dei materiali; 
    facolta'   di   scienze,   risultante    dall'aggregazione    dei
dipartimenti di: fisica; scienze chimiche e geologiche; matematica ed
informatica; 
    facolta' di biologia e farmacia, risultante dall'aggregazione dei
dipartimenti  di:  scienze   biomediche;   scienze   della   vita   e
dell'ambiente; 
    facolta' di scienze economiche, giuridiche e politiche risultante
dall'aggregazione  dei  dipartimenti  di:   giurisprudenza;   scienze
economiche ed aziendali; scienze sociali e delle istituzioni; 
    facolta' di medicina e  chirurgia,  risultante  dall'aggregazione
dei dipartimenti di: scienze  mediche  e  sanita'  pubblica;  scienze
chirurgiche; scienze biomediche. 
    2. Per le elezioni dei componenti del senato  accademico  di  cui
all'art. 12, comma 3, lettera a), in sede di prima  applicazione,  si
individuano come collegi elettorali le facolta'  istituite  ai  sensi
del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio. 
    3. Il senato accademico, nella seduta in cui adotta  lo  statuto,
dispone contestualmente, l'avvio del processo di  disattivazione  dei
dipartimenti che non abbiano almeno quaranta professori  di  ruolo  e
ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26,
comma 4 del presente statuto. 
    4. I professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti in via di
disattivazione dovranno esprimere, entro trenta giorni dalla delibera
di adozione dello statuto, dichiarazione  di  afferenza  ad  uno  dei
dipartimenti gia' costituiti o proporre la costituzione di  un  nuovo
dipartimento, purche' in possesso dei requisiti di cui  all'art.  26,
commi 4 e  7.  Nei  successivi  trenta  giorni  i  dipartimenti  gia'
costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,   delibera   sulle
proposte di costituzione di nuovi dipartimenti. 
    5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o
non abbia ottenuto il parere favorevole del dipartimento scelto,  nel
periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da  parte
del  Ministero  e  l'entrata  in  vigore  dello  statuto,  il  senato
accademico,    sentito    l'interessato,    delibera     l'afferenza,
privilegiando i dipartimenti  affini  sotto  il  profilo  scientifico
disciplinare. 
    Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto in Gazzetta
Ufficiale i competenti organi avviano le procedure per  costituire  i
nuovi organi statutari.