Art. 59. Facolta' e dipartimenti 1. Al momento dell'entrata in vigore dello statuto, in prima applicazione, sono istituite sei facolta': facolta' di studi umanistici, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti pedagogia, psicologia, filosofia; filologia, letteratura, linguistica; storia, beni culturali e territorio; facolta' di ingegneria e architettura, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: ingegneria civile, ambientale e architettura; ingegneria elettrica ed elettronica; ingegneria meccanica, chimica e dei materiali; facolta' di scienze, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: fisica; scienze chimiche e geologiche; matematica ed informatica; facolta' di biologia e farmacia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: scienze biomediche; scienze della vita e dell'ambiente; facolta' di scienze economiche, giuridiche e politiche risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: giurisprudenza; scienze economiche ed aziendali; scienze sociali e delle istituzioni; facolta' di medicina e chirurgia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: scienze mediche e sanita' pubblica; scienze chirurgiche; scienze biomediche. 2. Per le elezioni dei componenti del senato accademico di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), in sede di prima applicazione, si individuano come collegi elettorali le facolta' istituite ai sensi del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio. 3. Il senato accademico, nella seduta in cui adotta lo statuto, dispone contestualmente, l'avvio del processo di disattivazione dei dipartimenti che non abbiano almeno quaranta professori di ruolo e ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 del presente statuto. 4. I professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti in via di disattivazione dovranno esprimere, entro trenta giorni dalla delibera di adozione dello statuto, dichiarazione di afferenza ad uno dei dipartimenti gia' costituiti o proporre la costituzione di un nuovo dipartimento, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, commi 4 e 7. Nei successivi trenta giorni i dipartimenti gia' costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera sulle proposte di costituzione di nuovi dipartimenti. 5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o non abbia ottenuto il parere favorevole del dipartimento scelto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da parte del Ministero e l'entrata in vigore dello statuto, il senato accademico, sentito l'interessato, delibera l'afferenza, privilegiando i dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto in Gazzetta Ufficiale i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.