Art. 60. C e n t r i 1. I centri dipartimentali e interdipartimentali gia' costituiti, definiranno la loro adesione ai dipartimenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. I rapporti tra dipartimenti e centri verranno definiti, nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, dal regolamento dei dipartimenti. 2. I centri di servizio di Ateneo continuano ad operare. I relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa statutaria ed alla normativa vigente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.