(Statuto-art. 60)
                              Art. 60. 
                             C e n t r i 
 
    1. I centri dipartimentali e interdipartimentali gia' costituiti,
definiranno la loro adesione  ai  dipartimenti  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  statuto.  I   rapporti   tra
dipartimenti e centri verranno definiti,  nel  rispetto  delle  norme
statutarie  e  della   normativa   vigente,   dal   regolamento   dei
dipartimenti. 
    2. I centri di  servizio  di  Ateneo  continuano  ad  operare.  I
relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa  statutaria  ed
alla normativa vigente, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore
del presente statuto.