Art. 20. Centri per la didattica (scuole/schools) 1. Con delibera del consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (scuole/schools) coinvolgendo anche piu' facolta'. Essi rappresentano unita' organizzative per attivita' didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il consiglio dell'Universita' puo' attribuire alle scuole (schools) una propria dotazione finanziaria. 2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (scuole/schools) verra' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalita' e le modalita' di funzionamento nonche' la composizione dell'organo di gestione.