(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
              Centri per la didattica (scuole/schools) 
 
    1. Con delibera del consiglio dell'Universita', sentito il senato
accademico  possono  essere  istituiti  centri   per   la   didattica
(scuole/schools) coinvolgendo anche piu' facolta'. Essi rappresentano
unita' organizzative per attivita' didattiche presso cui i  corsi  di
studio  vengono  raggruppati  e  coordinati  in  modo  unitario.   Il
consiglio dell'Universita' puo' attribuire alle scuole (schools)  una
propria dotazione finanziaria. 
    2. Contestualmente all'istituzione di  centri  per  la  didattica
(scuole/schools) verra'  approvato  dal  consiglio  dell'Universita',
sentito il senato accademico,  il  relativo  regolamento  interno  il
quale ne definisce le  finalita'  e  le  modalita'  di  funzionamento
nonche' la composizione dell'organo di gestione.