Art. 21. Centri di competenza per la ricerca 1. Presso l'Universita' possono essere istituiti, con delibera del consiglio dell'Universita', su proposta del/della presidente o del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico centri di competenza che operano nell'ambito della ricerca. Le facolta' deliberano la partecipazione ai centri di competenza del personale accademico afferente. 2. I centri di competenza sono unita' organizzative temporanee, dirette da un professore/una professoressa o da un ricercatore/una ricercatrice da questa o da un'altra universita' o da uno studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale. 3. Contestualmente all'istituzione del centro di competenza verra' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno. Il regolamento del centro stabilisce le finalita' e le modalita' di funzionamento dello stesso, nonche' la composizione del organo di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale. 4. I centri di competenza possono anche svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo. 5. I contratti, gli accordi e le convenzioni che riguardano i centri di competenza devono essere approvati dal consiglio dell'Universita'. 6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il consiglio dell'Universita' puo' attribuire ai centri di competenza una propria dotazione finanziaria.