(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                 Centri di competenza per la ricerca 
 
    1. Presso l'Universita' possono essere  istituiti,  con  delibera
del consiglio dell'Universita', su proposta  del/della  presidente  o
del Rettore/della Rettrice, sentito il senato  accademico  centri  di
competenza  che  operano  nell'ambito  della  ricerca.  Le   facolta'
deliberano la partecipazione ai centri di  competenza  del  personale
accademico afferente. 
    2. I centri di competenza sono unita'  organizzative  temporanee,
dirette da un professore/una professoressa o  da  un  ricercatore/una
ricercatrice  da  questa  o  da  un'altra  universita'   o   da   uno
studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale. 
    3.  Contestualmente  all'istituzione  del  centro  di  competenza
verra' approvato dal consiglio dell'Universita',  sentito  il  senato
accademico, il  relativo  regolamento  interno.  Il  regolamento  del
centro stabilisce le finalita' e le modalita' di funzionamento  dello
stesso, nonche' la composizione del organo di gestione e del comitato
scientifico,    quest'ultimo    preferibilmente    di    composizione
internazionale. 
    4. I  centri  di  competenza  possono  anche  svolgere  attivita'
commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento  di  un
corrispettivo. 
    5. I contratti, gli accordi e le  convenzioni  che  riguardano  i
centri  di  competenza  devono   essere   approvati   dal   consiglio
dell'Universita'. 
    6.  La  gestione  amministrativa  e  contabile  dei   centri   di
competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'. Il consiglio  dell'Universita'  puo'  attribuire  ai
centri di competenza una propria dotazione finanziaria.