Art. 16. Il nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alle funzioni di verifica e valutazione di specifiche attivita' dell'Ateneo, in particolare: a) alle funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) alle funzioni di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti dell'Ateneo; c) alle funzioni di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) alle funzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da svolgere in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - e relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da sette membri, proposti dal rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell'Ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, nonche' uno studente eletto secondo modalita' definite dal regolamento elettorale. 3. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e riferisce al rettore del suo operato. Il coordinatore dell'organo, individuato tra i due docenti di ruolo dell'Ateneo, e' proposto dal rettore e nominato con la medesima procedura. 4. L'organo dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti e' biennale e quest'ultimo puo' essere rieletto una sola volta. 5. Le modalita' di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.