PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Con riferimento all'Articolo 4: Se una persona e' considerata residente dello Stato contraente soltanto per una frazione dell'anno ed e' considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui e' stato effettuato il cambio di domicilio. Nell'altro Stato contraente, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio. 2. Con riferimento all'Articolo 5: I periodi durante i quali due o piu' imprese associate svolgono in uno Stato contraente attivita' direttamente collegate finalizzate alla realizzazione di un unico progetto di costruzione, cantiere, assemblaggio o installazione saranno sommati ai fini dell'applicazione del paragrafo 3. Si considera che siano attivita' direttamente connesse quelle relative alla finalizzazione del progetto o della costruzione, e non quelle aventi carattere ausiliario. Si considera che un'impresa sia associata con un'altra impresa se una e' controllata direttamente o indirettamente dall'altra, o se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da terze persone. Ove il presente principio dia luogo a questioni interpretative, le autorita' competenti degli Stati contraente faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 3. Con riferimento all'Articolo 7: Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; 4. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 5. Con riferimento all'Articolo 13: Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o interessi comparabili che rappresentano piu' del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale in una societa' residente dell'altro Stato contraente, e tali azioni o interessi comparabili sono stati detenuti dall'alienante per meno di dodici mesi, sono imponibili in detto altro Stato. 6. Con riferimento all'Articolo 25: a) Resta inteso che lo scambio di informazioni sara' richiesto solo quando lo Stato contraente richiedente abbia esaurito tutte le regolari fonti di informazione disponibili in base alla procedura fiscale interna. b) Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista dall'Articolo 25 non comprende (i) le misure dirette solo alla semplice raccolta di elementi di prova, o (ii) il caso in cui e' improbabile che l'informazione richiesta sia rilevante per il controllo o l'amministrazione di questioni fiscali di un determinato contribuente in uno Stato contraente. c) Resta inteso che le autorita' fiscali dello Stato richiedente, nell'avanzare una richiesta di informazioni ai sensi dell'Articolo 25 della Convenzione, forniranno le seguenti informazioni alle autorita' fiscali dello Stato interpellato: (i) informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in particolare, nome, data e luogo di nascita e, se conosciuti, indirizzo, codice fiscale, numero di conto o analoghe informazioni identificative); (ii) il periodo per il quale sono richieste le informazioni; (iii) una dichiarazione circa le informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle; (iv) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; (v) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste. d) Resta altresi' inteso che l'Articolo 25 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a scambiare informazioni in modo automatico. e) Resta inteso che in caso di scambio di informazioni, le norme procedurali amministrative 7 relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contraente interpellato restano applicabili prima che le informazioni siano trasmesse allo Stato contraente richiedente. Resta altresi' inteso che la presente disposizione ha lo scopo di garantire al contribuente una procedura equa e non ad impedire' o posticipare in maniera indebita lo scambio di informazioni. In tali casi, una norma nello Stato contraente richiedente che preveda un'estensione del periodo prescritto per l'accertamento non sara' considerata come contraria al principio di non discriminazione. 7. Con riferimento all'Italia, a) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. b) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. c) Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente Articolo. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. 9. Verifica del funzionamento della Convenzione. Le autorita' competenti si consulteranno costantemente al fine di verificare l'efficacia del funzionamento della Convenzione, nonche' la sua rispondenza ai rispettivi reciproci interessi. 10. Disposizioni legislative di attuazione. Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo. Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarra' il testo in inglese. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico