(Convenzione-Protocollo aggiuntivo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
    alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il
Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie  imposizioni
in materia di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni
fiscali. 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo   della
Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia  di
imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni   fiscali,   i
sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che
formano parte integrante della Convenzione. 
    Resta inteso che: 
      1. Con riferimento all'Articolo 4: 
        Se  una  persona  e'  considerata   residente   dello   Stato
contraente soltanto per una  frazione  dell'anno  ed  e'  considerata
residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno  (cambio
di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui  esso
dipende dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del
giorno in cui e' stato effettuato il cambio di domicilio.  Nell'altro
Stato contraente, l'assoggettamento all'imposta, nei  limiti  in  cui
esso dipende dal luogo di residenza, inizia il giorno  successivo  al
cambio di domicilio. 
      2. Con riferimento all'Articolo 5: 
        I periodi durante  i  quali  due  o  piu'  imprese  associate
svolgono in uno Stato  contraente  attivita'  direttamente  collegate
finalizzate alla realizzazione di un unico progetto  di  costruzione,
cantiere,  assemblaggio  o  installazione  saranno  sommati  ai  fini
dell'applicazione del paragrafo 3. Si considera che  siano  attivita'
direttamente  connesse  quelle  relative  alla   finalizzazione   del
progetto  o  della  costruzione,  e  non  quelle   aventi   carattere
ausiliario. Si considera che un'impresa sia  associata  con  un'altra
impresa  se  una  e'  controllata   direttamente   o   indirettamente
dall'altra,  o  se   entrambe   sono   controllate   direttamente   o
indirettamente da terze persone. Ove il presente principio dia  luogo
a questioni  interpretative,  le  autorita'  competenti  degli  Stati
contraente faranno del loro meglio  per  risolvere  la  questione  di
comune accordo. 
      3. Con riferimento all'Articolo 7: 
        Per quanto concerne  il  paragrafo  3  dell'Articolo  7,  per
«spese sostenute  per  gli  scopi  perseguiti  dalla  stessa  stabile
organizzazione» si  intendono  le  spese  direttamente  connesse  con
l'attivita' della stabile organizzazione; 
      4.  Con  riferimento  all'Articolo  8,  gli   utili   derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
comprendono: 
        a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo  di  navi  o
aeromobili utilizzati in traffico internazionale, 
        b)  gli  utili  derivanti  dall'impiego  o  dal  noleggio  di
contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e  secondari
rispetto  agli  altri  utili  derivanti  dall'esercizio  in  traffico
internazionale di navi o di aeromobili. 
      5. Con riferimento all'Articolo 13: 
        Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, gli utili che  un
residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o
interessi comparabili che rappresentano piu' del  10  per  cento  dei
diritti di voto o del capitale in una societa'  residente  dell'altro
Stato contraente, e tali azioni o interessi  comparabili  sono  stati
detenuti dall'alienante per meno di dodici mesi, sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
      6. Con riferimento all'Articolo 25: 
        a)  Resta  inteso  che  lo  scambio  di  informazioni   sara'
richiesto solo quando lo Stato contraente richiedente abbia  esaurito
tutte le regolari fonti di  informazione  disponibili  in  base  alla
procedura fiscale interna. 
        b) Resta  inteso  che  l'assistenza  amministrativa  prevista
dall'Articolo 25 non  comprende  (i)  le  misure  dirette  solo  alla
semplice raccolta di elementi di prova, o (ii)  il  caso  in  cui  e'
improbabile  che  l'informazione  richiesta  sia  rilevante  per   il
controllo o l'amministrazione di questioni fiscali di un  determinato
contribuente in uno Stato contraente. 
        c)  Resta  inteso  che  le  autorita'  fiscali  dello   Stato
richiedente, nell'avanzare una richiesta  di  informazioni  ai  sensi
dell'Articolo  25   della   Convenzione,   forniranno   le   seguenti
informazioni alle autorita' fiscali dello Stato interpellato: 
          (i) informazioni sufficienti  ad  identificare  la  persona
sottoposta a verifica o indagine (in particolare, nome, data e  luogo
di nascita e, se conosciuti, indirizzo,  codice  fiscale,  numero  di
conto o analoghe informazioni identificative); 
          (ii)  il  periodo  per   il   quale   sono   richieste   le
informazioni; 
          (iii) una dichiarazione circa  le  informazioni  richieste,
compresa la loro natura e  la  forma  in  cui  la  Parte  richiedente
desidera riceverle; 
          (iv) la finalita' fiscale per la  quale  si  richiedono  le
informazioni; 
          (v) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone  che
si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste. 
        d) Resta altresi' inteso che l'Articolo 25 della  Convenzione
non obbliga gli Stati contraenti a  scambiare  informazioni  in  modo
automatico. 
        e) Resta inteso che in caso di scambio  di  informazioni,  le
norme  procedurali  amministrative  7   relative   ai   diritti   del
contribuente previste nello  Stato  contraente  interpellato  restano
applicabili prima che le  informazioni  siano  trasmesse  allo  Stato
contraente  richiedente.  Resta  altresi'  inteso  che  la   presente
disposizione ha lo scopo di garantire al contribuente  una  procedura
equa e non ad impedire' o posticipare in maniera indebita lo  scambio
di informazioni. In tali  casi,  una  norma  nello  Stato  contraente
richiedente che preveda  un'estensione  del  periodo  prescritto  per
l'accertamento non sara' considerata come contraria al  principio  di
non discriminazione. 
      7. Con riferimento all'Italia, 
        a) Le imposte  riscosse  in  uno  Stato  contraente  mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta  dell'interessato  o
dello Stato  di  cui  egli  e'  residente  qualora  il  diritto  alla
percezione di dette imposte sia  limitato  dalle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
        b) Le istanze di rimborso,  da  prodursi  in  osservanza  dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione dei benefici  previsti  dalla  presente
Convenzione. 
        c)   Le   autorita'   competenti   degli   Stati   contraenti
stabiliranno  di  comune  accordo,  conformemente  alle  disposizioni
dell'Articolo  24  della  presente  Convenzione,  le   modalita'   di
applicazione del presente Articolo. 
      8. Le disposizioni della presente Convenzione non  pregiudicano
l'applicazione da parte degli  Stati  contraenti  della  legislazione
fiscale  nazionale  finalizzata  alla  prevenzione  dell'evasione   e
dell'elusione fiscale. 
      9. Verifica del funzionamento della Convenzione. 
      Le autorita' competenti si consulteranno costantemente al  fine
di  verificare  l'efficacia  del  funzionamento  della   Convenzione,
nonche' la sua rispondenza ai rispettivi reciproci interessi. 
      10. Disposizioni legislative di attuazione. 
    Le Parti  contraenti  adottano  la  legislazione  necessaria  per
ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo. 
    Fatta in  duplice  esemplare,  ciascuno  nelle  lingue  italiana,
spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  In  caso
di discordanza nell'interpretazione  o  nell'applicazione  dei  testi
prevarra' il testo in inglese. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Protocollo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico