Art. 29.
C o s t i
Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del
presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia
diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Qualora la
richiesta comporti spese notevoli o straordinarie, le Parti si
consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione
della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.