(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
                              C o s t i 
 
  Le spese connesse alla trattazione di una richiesta  ai  sensi  del
presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che  sia
diversamente  concordato  per  iscritto  dalle  Parti.   Qualora   la
richiesta comporti  spese  notevoli  o  straordinarie,  le  Parti  si
consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione
della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.