Art. 30.
Applicazione dell'Accordo
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, in particolare
per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le
autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente
Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici
della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi.
2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per
l'attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi di
comunicazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 1 potranno
designare eventuali ulteriori punti di contatto.