Art. 31. Obblighi imposti da altri accordi internazionali Dalla data di' entrata in vigore del presente Accordo cessera' di avere efficacia l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalita' organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Nei rapporti tra le Parti continuera' ad applicarsi l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di Polizia firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni relative alla cooperazione bilaterale non trattate dal presente Accordo e compatibili con esso.