Art. 31.
Obblighi imposti da altri accordi internazionali
Dalla data di' entrata in vigore del presente Accordo cessera' di
avere efficacia l'Accordo tra il Ministero dell'interno della
Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della
Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il
terrorismo internazionale, la criminalita' organizzata internazionale
e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12
novembre 1986. Nei rapporti tra le Parti continuera' ad applicarsi
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di Polizia
firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni
relative alla cooperazione bilaterale non trattate dal presente
Accordo e compatibili con esso.