Art. 33. Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie 1. Ciascuna Parte puo' chiedere la riunione di esperti delle Parti per risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione. 2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti. 3. Qualora necessario, le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia. 4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.