Art. 33.
Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie
1. Ciascuna Parte puo' chiedere la riunione di esperti delle Parti
per risolvere questioni relative all'applicazione del presente
Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.
2. Le controversie che dovessero insorgere in merito
all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno
risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.
3. Qualora necessario, le autorita' competenti delle Parti di cui
all'articolo 1 del presente Accordo possono organizzare riunioni e
consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per valutare
lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.
4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente,
mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute
dalla Parte inviante.