(Accordo-art. 33)
                              Art. 33. 
     Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie 
 
  1. Ciascuna Parte puo' chiedere la riunione di esperti delle  Parti
per  risolvere  questioni  relative  all'applicazione  del   presente
Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione. 
  2.   Le   controversie   che   dovessero   insorgere   in    merito
all'interpretazione o all'attuazione del  presente  Accordo,  saranno
risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti. 
  3. Qualora necessario, le autorita' competenti delle Parti  di  cui
all'articolo 1 del presente Accordo possono  organizzare  riunioni  e
consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per  valutare
lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia. 
  4. I costi delle riunioni sono  sostenuti  dalla  Parte  ricevente,
mentre le spese di viaggio ed alloggio dei  delegati  sono  sostenute
dalla Parte inviante.