(Accordo-art. 34)
                              Art. 34. 
     Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica 
 
  1. Il presente Accordo ha durata illimitata. 
  2.  Esso  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  terzo  mese
successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda
delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie
per l'entrata in vigore dell'Accordo. 
  3.  L'Accordo  potra'  essere  denunciato  per  iscritto   in   via
diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra'
efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica. 
  4.  Ogni  parte  ha  la  facolta'  di  sospendere   temporaneamente
l'attuazione del presente Accordo, in  tutto  o  in  parte,  se  tale
provvedimento risulta necessario per  garantire  la  sicurezza  dello
Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza  e  la  salute  dei
suoi  cittadini.  Le  Parti  si  comunicano  reciprocamente   e   con
tempestivita', per via diplomatica, l'adozione o  la  revoca  di  una
tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la
relativa revoca  acquisiscono  efficacia  trascorsi  quindici  giorni
dalla data di ricezione della notifica. 
  5. Le due Parti  possono  apportare  consensualmente  modifiche  al
presente  Accordo.  Ogni  modifica  entra  in  vigore   alle   stesse
condizioni previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  6. La registrazione  dell'Accordo  presso  il  Segretario  generale
delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102  dello  statuto  delle
Nazioni Unite, e' disposta immediatamente in seguito  all'entrata  in
vigore a cura della Parte  nel  cui  territorio  l'Accordo  e'  stato
sottoscritto.   L'altra   Parte   sara'    informata    dell'avvenuta
registrazione, con indicazione del numero di registrazione  assegnato
dalle Nazioni Unite, immediatamente  dopo  la  relativa  conferma  da
parte del Segretario generale delle Nazioni Unite. 
  In  fede  di  che,  i   sottoscritti   rappresentanti   debitamente
autorizzati hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Vienna  l'11  luglio  2014  in  due  originali,  in  lingua
italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico