Art. 34. Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica 1. Il presente Accordo ha durata illimitata. 2. Esso entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. L'Accordo potra' essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica. 4. Ogni parte ha la facolta' di sospendere temporaneamente l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestivita', per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica. 5. Le due Parti possono apportare consensualmente modifiche al presente Accordo. Ogni modifica entra in vigore alle stesse condizioni previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 6. La registrazione dell'Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite, e' disposta immediatamente in seguito all'entrata in vigore a cura della Parte nel cui territorio l'Accordo e' stato sottoscritto. L'altra Parte sara' informata dell'avvenuta registrazione, con indicazione del numero di registrazione assegnato dalle Nazioni Unite, immediatamente dopo la relativa conferma da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vienna l'11 luglio 2014 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico