Art. 34.
Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica
1. Il presente Accordo ha durata illimitata.
2. Esso entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda
delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie
per l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. L'Accordo potra' essere denunciato per iscritto in via
diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra'
efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.
4. Ogni parte ha la facolta' di sospendere temporaneamente
l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale
provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello
Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei
suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con
tempestivita', per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una
tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la
relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni
dalla data di ricezione della notifica.
5. Le due Parti possono apportare consensualmente modifiche al
presente Accordo. Ogni modifica entra in vigore alle stesse
condizioni previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
6. La registrazione dell'Accordo presso il Segretario generale
delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102 dello statuto delle
Nazioni Unite, e' disposta immediatamente in seguito all'entrata in
vigore a cura della Parte nel cui territorio l'Accordo e' stato
sottoscritto. L'altra Parte sara' informata dell'avvenuta
registrazione, con indicazione del numero di registrazione assegnato
dalle Nazioni Unite, immediatamente dopo la relativa conferma da
parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente
autorizzati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Vienna l'11 luglio 2014 in due originali, in lingua
italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico