(Accordo-art. 35)
 
                             Articolo 35 
 
           Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti 
 
  1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i  brevetti
(«centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona. 
 
  2. Il centro fornisce i servizi di  mediazione  e  arbitrato  delle
controversie in materia di  brevetti  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si  applica  mutatis
mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture
del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo'
essere  revocato  o  limitato  nell'ambito  di  un  procedimento   di
mediazione o arbitrato. 
 
  3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato. 
 
  4. Il centro stila un elenco dei mediatori e  arbitri  che  possono
assistere le parti nella composizione delle loro controversie.