Art. 43.
Misure di coordinamento interregionale
1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974
secondo il principio della leale collaborazione con la Provincia
autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi
accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla
regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di ogni altro
aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le
predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela
dell'ambiente e del patrimonio idrico, nonche' degli interessi e
della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli
aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonche' di
vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi
territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono
dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e
l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali
incide la derivazione.
2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in osservanza del
principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e
delle modalita' indicate al precedente comma, le funzioni a essa
riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:
le derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi
idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale o a
carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara e
del fiume Adige la significativita' va definita di concerto con la
Provincia autonoma di Trento;
i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere
interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a
scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei
livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari
azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;
le aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso potabile per
l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel territorio della
Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia
o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il
criterio della reciprocita', quando le aree di salvaguardia delle
derivazioni ad uso potabile per l'alimentazione di acquedotti
pubblici situate nel territorio della provincia o regione confinante
interessino il territorio della Provincia di Bolzano.
3. Gli accordi di collaborazione con la Provincia autonoma di
Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto tecnico, a
favore della regione e delle province autonome interessate,
dell'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e dell'Autorita'
di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione, nonche' l'esercizio coordinato delle attivita'
tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie
provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Qualora siano approvati progetti di opere idrauliche o di
opere di derivazione che comportino importanti ripercussioni
chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del
proprio territorio provinciale o regionale, e' acquisito il parere
dell'Autorita' di bacino nazionale competente e della Provincia
autonoma di Trento e viene sentita la regione sui cui corpi idrici
possono verificarsi tali ripercussioni. Esse si esprimono entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso
tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede in ogni caso
alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del
parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso
di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della
data di entrata in vigore del presente Piano.
5. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto
stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino
competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di
siccita', di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora
ne ricorrano le condizioni, tali accordi sono definiti anche di
concerto con le competenti autorita' idrauliche e di protezione
civile.
6. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio
idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia
di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e non
nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorita' di Bacino Nazionale del
Fiume Adige o l'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e la Provincia autonoma di
Trento propongono, richiedendo la relativa modifica del Piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli interventi
nei programmi pluriennali e annuali della Provincia autonoma di
Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.