Art. 44.
Entrata in vigore e attuazione del piano
1. Il presente Piano entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi
dell'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381.
2. Con medesima data, cessa di applicarsi il Piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 748, fatti salvi gli
effetti e gli atti da esso derivanti.
3. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attivita' di
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche.
4. All'attuazione del presente Piano la Provincia autonoma di
Bolzano puo' inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio
ordinamento, con l'emanazione apposite disposizioni legislative e
amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure
amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari
nonche' le misure di carattere organizzativo e finanziario. In
particolare, nel quadro delle competenze a essa riconosciute dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia
autonoma di Bolzano provvede, con proprie risorse finanziarie, alla
realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano.
Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974.
5. Nel caso in cui le norme contenute nel presente piano facciano
riferimento a specifici organi, enti o strumenti di pianificazione
riconducibili alla potesta' legislativa della Provincia autonoma di
Bolzano, resta ferma la possibilita' di modificare tali riferimenti
con legge provinciale.
6. Al fine di garantire una considerazione sistemica del
territorio, la Provincia autonoma di Bolzano collabora con
l'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e con l'Autorita' di
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione per:
la definizione di un quadro pianificatorio integrato e
coordinato;
il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di
pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
l'interscambio delle conoscenze;
la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento
degli strumenti di pianificazione.