(STATUTO-art. 53)
 
                              Art. 53. 
                       Revisione dello statuto 
 
    1. La revisione dello  statuto  puo'  avvenire  su  proposta  del
rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato  accademico  o
del consiglio di amministrazione. 
    2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato  accademico
a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  previo  parere  del
consiglio di amministrazione. 
    3. Le modifiche allo  statuto,  dopo  la  fase  di  controllo  di
legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, commi  9  e  10,  della
legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in
vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.