Art. 53. Revisione dello statuto 1. La revisione dello statuto puo' avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione. 2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. 3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.