PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Con riferimento all'art. 7, comma 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 2. Con riferimento all'art. 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale; (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 3. Con riferimento all'art. 10, le disposizioni del comma 2 di questo articolo non si applicano ai dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad una societa' residente dell'altro Stato contraente, sui quali non e' prelevata nessuna imposta da parte dello Stato di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, in conformita' con le disposizioni della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, e sue successive modifiche. 4. Con riferimento agli articoli 11 e 12, sono fatte salve le disposizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi, e successive modifiche. 5. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Nazionale di Romania, all'Istituto italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) oppure ad analoghi enti romeni, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 6. Con riferimento all'art. 23, se, in conformita' di una disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato puo', tuttavia, ai sensi della propria legislazione interna, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati. 7. Con riferimento all'art. 25, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, e successive modifiche. 8. Allorche', ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, e' assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applichera' soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato. 9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo. Fatto a Riga, il 25 aprile 2015 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, romena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione prevarra' il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico