Art. 15. Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti 1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare, la Cassa esamina le domande di finanziamento di cui al presente articolo in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo generale deliberate a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e secondo le priorita' nelle stesse stabilite, nonche' con i criteri generali per la verifica dell'utilita' e della congruita' dei progetti e dei programmi da finanziare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. La Cassa esamina le domande di finanziamento dei programmi di reinserimento sociale e dei programmi di assistenza presentate da: a) la direzione generale dei detenuti e del trattamento nonche' la direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero; b) la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero; c) i provveditorati regionali; d) gli istituti penitenziari e gli uffici territoriali di esecuzione penale esterna. 3. La Cassa esamina, altresi', le domande di finanziamento presentate dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti di area vasta, dai comuni anche consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti pubblici, universita' ed enti di ricerca le cui finalita' sono conferenti con l'attivita' della Cassa. 4. La Cassa esamina, inoltre, le domande di finanziamento delle associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle associazioni, fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che perseguono senza scopo di lucro, per statuto o per atto costitutivo, finalita' di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita'. 5. La Cassa esamina le domande di finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria presentate dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonche' dagli organi di cui al comma 2. 6. Non possono essere presentate domande di finanziamento di programmi di reinserimento sociale e di assistenza per l'espletamento di servizi che rientrino nei compiti istituzionali propri dell'ente richiedente. 7. Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la nomina di un responsabile del controllo del programma o del progetto, di regola coincidente con il responsabile del procedimento. Per particolari esigenze, connesse alla alta complessita' del programma o del progetto, puo' anche essere designato un esperto qualificato del Ministero o un esperto di altra pubblica amministrazione.