(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
          Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti 
 
    1. Ai fini della valutazione dei  progetti  e  dei  programmi  da
finanziare, la Cassa esamina le domande di finanziamento  di  cui  al
presente  articolo  in  coerenza  con  le  linee  programmatiche   di
indirizzo generale deliberate  a  norma  dell'articolo  7,  comma  1,
lettera a), e secondo le priorita' nelle  stesse  stabilite,  nonche'
con  i  criteri  generali  per  la  verifica  dell'utilita'  e  della
congruita'  dei  progetti  e  dei  programmi  da  finanziare  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b). 
    2. La Cassa esamina le domande di finanziamento dei programmi  di
reinserimento sociale e dei programmi di assistenza presentate da: 
      a) la direzione generale dei detenuti e del trattamento nonche'
la   direzione   generale   della   formazione    del    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero; 
      b) la direzione generale per l'esecuzione penale esterna  e  di
messa alla prova del Dipartimento per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita' del Ministero; 
      c) i provveditorati regionali; 
      d) gli istituti  penitenziari  e  gli  uffici  territoriali  di
esecuzione penale esterna. 
    3. La  Cassa  esamina,  altresi',  le  domande  di  finanziamento
presentate dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, dagli enti  di  area  vasta,  dai  comuni  anche
consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti  pubblici,
universita' ed enti di ricerca le cui finalita' sono  conferenti  con
l'attivita' della Cassa. 
    4. La Cassa esamina, inoltre, le domande di  finanziamento  delle
associazioni riconosciute ovvero  iscritte  fra  gli  enti  ausiliari
previsti  dall'articolo  115  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  nonche'  delle  associazioni,
fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che  perseguono
senza scopo di lucro, per statuto o per atto  costitutivo,  finalita'
di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed
alle persone in misura  alternativa  alla  detenzione  o  soggette  a
sanzioni di comunita'. 
    5. La Cassa esamina le domande di finanziamento  di  progetti  di
edilizia  penitenziaria  presentate   dal   Capo   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria nonche' dagli  organi  di  cui  al
comma 2. 
    6. Non possono essere  presentate  domande  di  finanziamento  di
programmi di reinserimento sociale e di assistenza per l'espletamento
di servizi che rientrino nei compiti istituzionali  propri  dell'ente
richiedente. 
    7. Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la  nomina
di un responsabile del controllo del programma  o  del  progetto,  di
regola  coincidente  con  il  responsabile  del   procedimento.   Per
particolari esigenze, connesse alla alta complessita' del programma o
del progetto, puo' anche essere designato un esperto qualificato  del
Ministero o un esperto di altra pubblica amministrazione.