(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Le domande di finanziamento  sono  presentate  utilizzando  il
modello approvato dal consiglio e pubblicato sul  sito  internet  del
Ministero,  sottoscritto  dal   titolare   dell'organo   ovvero   dal
rappresentante legale dell'ente pubblico o privato che  le  presenta.
Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, anche  in
via  telematica,   con   modalita'   che   assicurano   la   certezza
dell'avvenuto ricevimento. Trascorso un anno dall'entrata  in  vigore
del presente  Statuto,  la  trasmissione  delle  domande  alla  Cassa
avviene esclusivamente con modalita' telematiche. 
    2.  Nel  modello  per   la   presentazione   delle   domande   di
finanziamento dei programmi e  dei  progetti  deve  essere  prevista,
oltre l'indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente,
anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale e'
specificamente descritto il contenuto del progetto  o  del  programma
proposto, le finalita' che si intendono perseguire e la loro coerenza
con gli scopi della Cassa, le modalita', i tempi, il luogo ed i mezzi
necessari per la sua attuazione, oltre che la  specifica  descrizione
analitica delle spese che  si  intendono  eseguire.  Deve,  altresi',
essere  data  specifica  indicazione:   del   legale   rappresentante
dell'ente  proponente,  della  persona  indicata  quale  responsabile
dell'attuazione del progetto o del programma,  dei  dati  anagrafici,
della residenza e del codice fiscale; dei  dati  contabili  necessari
per le modalita' di finanziamento deliberato. 
    3. Le direzioni generali ed i provveditorati regionali presentano
direttamente alla Cassa le domande di cui al comma 1. 
    4. Gli istituti penitenziari presentano  le  domande  di  cui  al
comma 1, attraverso il competente  provveditorato  regionale  che  le
inoltra alla direzione generale dei detenuti e del trattamento. 
    5. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna  presentano  le
domande, di cui al comma 1,  attraverso  la  direzione  generale  per
l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova. 
    6. I  provveditorati  regionali  e  le  direzioni  generali,  nel
trasmettere le domande di cui ai commi 4 e  5,  esprimono  un  parere
sulle finalita' del programma e sulla sua inerenza agli  scopi  della
Cassa,  nonche'  sull'utilita'  e  sulla   congruita'   delle   somme
richieste.