(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
        Responsabile del procedimento e attivita' istruttoria 
 
    1. All'atto della ricezione della domanda, il segretario generale
designa  il  responsabile  del  procedimento.  Il  responsabile   del
procedimento cura l'istruttoria ed e', altresi', tenuto a  verificare
l'andamento  dell'esecuzione  della  delibera  di  finanziamento.  Il
responsabile  del  procedimento  e',   altresi',   responsabile   del
controllo del programma o del progetto, salva diversa valutazione del
consiglio, ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  7,  e  trasmette  al
segretario generale  una  relazione  trimestrale  sull'andamento  dei
medesimi dando specifica indicazione dell'esito finale. 
    2. Il responsabile del procedimento verifica che la  domanda  sia
stata presentata utilizzando il modello di cui all'articolo 16, comma
1, e la sua completezza,  ivi  compresa  la  sussistenza  dei  pareri
richiesti. Se la stessa non e'  completa,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, richiede  gli  eventuali  adempimenti  integrativi,  che
devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione.
Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non
e' presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta
giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello
ed a ripresentare la domanda entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.
Fino alla ricezione degli adempimenti  integrativi  l'istruttoria  e'
sospesa. Decorsi i termini di cui  ai  periodi  precedenti  senza  la
ricezione degli adempimenti integrativi  ovvero  della  presentazione
della domanda secondo il modello, il responsabile  del  procedimento,
nei trenta giorni successivi, segnala l'irregolarita'  formale  o  la
non completezza della domanda al segretario generale che,  verificato
il difetto formale o la mancata integrazione  nei  termini,  dichiara
estinto il procedimento  di  finanziamento  e  ne  da'  comunicazione
all'interessato. 
    3. Entro trenta giorni dalla presentazione della  domanda  ovvero
dalla ricezione degli adempimenti integrativi ai sensi del  comma  2,
secondo periodo, o  dalla  presentazione  della  domanda  secondo  il
modello ai sensi del comma 2,  terzo  periodo,  il  responsabile  del
procedimento, ove la domanda e' conforme al modello  e  completa,  la
sottopone  alla  valutazione  del  segretario   generale   che,   nei
successivi trenta giorni, esprime un  parere  sulla  sua  utilita'  e
congruita', tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera b). 
    4. Il segretario  generale  propone  al  presidente  l'iscrizione
della domanda di finanziamento  all'ordine  del  giorno  della  prima
adunanza del consiglio, allegando il proprio parere  e  predisponendo
uno schema di delibera per le determinazioni del consiglio. 
    5. Il consiglio adotta, entro un anno dall'entrata in vigore  del
presente   Statuto,   le   misure    necessarie    per    l'integrale
informatizzazione  delle  procedure   e   per   l'attivazione   delle
comunicazioni con modalita' telematiche.