Art. 18. Delibera del finanziamento 1. Nei casi in cui il consiglio delibera di concedere un finanziamento a enti diversi dall'amministrazione penitenziaria e ne sia, altresi', prevista la restituzione, con la medesima delibera di concessione puo' prevedersi che l'erogazione sia condizionata alla costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di valore non inferiore al finanziamento ricevuto. 2. La concessione del finanziamento e' condizionata all'indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente o all'organo che ha presentato la domanda. 3. La delibera di finanziamento adottata dal consiglio deve, altresi', prevedere per il responsabile del programma o per il titolare dell'ente le seguenti prescrizioni connesse all'erogazione del finanziamento: a) l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma e la trasmissione dell'atto che le ha nominate; b) l'obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalita' di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del consiglio; a) l'obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute; b) l'obbligo di far accedere al controllo sull'attivita' finanziaria le persone delegate dalla Cassa. 4. L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonche' di quelli indicati al comma 3 comporta la sospensione del finanziamento da parte del consiglio e, nei casi gravi, la revoca. 5. Il finanziamento deliberato dal consiglio e' erogato con mandati di pagamento emessi dal segretario della Cassa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi ovvero agli aventi diritto. Quando il finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di opere, e' erogato, con le modalita' di cui al periodo precedente, sulla base degli stati di avanzamento emessi.