(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                     Delibera del finanziamento 
 
    1. Nei  casi  in  cui  il  consiglio  delibera  di  concedere  un
finanziamento a enti diversi dall'amministrazione penitenziaria e  ne
sia, altresi', prevista la restituzione, con la medesima delibera  di
concessione puo' prevedersi che l'erogazione  sia  condizionata  alla
costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di  valore
non inferiore al finanziamento ricevuto. 
    2.   La   concessione   del   finanziamento    e'    condizionata
all'indicazione di un conto corrente  bancario  o  postale  intestato
all'ente o all'organo che ha presentato la domanda. 
    3. La delibera di  finanziamento  adottata  dal  consiglio  deve,
altresi', prevedere per  il  responsabile  del  programma  o  per  il
titolare dell'ente le seguenti prescrizioni  connesse  all'erogazione
del finanziamento: 
      a) l'obbligo di comunicare immediatamente  alla  Cassa  notizia
del  mutamento  delle  persone  responsabili  del  programma   e   la
trasmissione dell'atto che le ha nominate; 
      b) l'obbligo di segnalare  alla  Cassa  ogni  variazione  delle
modalita' di esecuzione dei programmi e dei  progetti  finanziati  ai
fini della necessaria autorizzazione del consiglio; 
      a) l'obbligo di trasmettere  alla  Cassa,  ogni  sei  mesi,  un
rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la  documentazione
giustificativa delle spese sostenute; 
      b)  l'obbligo  di  far  accedere  al  controllo  sull'attivita'
finanziaria le persone delegate dalla Cassa. 
    4. L'inosservanza degli obblighi  assunti  dal  beneficiario  del
finanziamento nonche' di quelli  indicati  al  comma  3  comporta  la
sospensione del finanziamento da parte  del  consiglio  e,  nei  casi
gravi, la revoca. 
    5. Il finanziamento  deliberato  dal  consiglio  e'  erogato  con
mandati di pagamento emessi dal segretario della  Cassa  e  trasmessi
alla Cassa depositi  e  prestiti  che  ne  cura  l'accreditamento  ai
responsabili dei programmi ovvero  agli  aventi  diritto.  Quando  il
finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di  opere,  e'  erogato,
con le modalita' di cui al periodo precedente, sulla base degli stati
di avanzamento emessi.