(Allegato-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
(Stabilimento di succursali o  di  agenti  collegati  nel  territorio
                          della Repubblica) 
 
  1. Per l'esercizio dei servizi o attivita' di investimento  ammessi
al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di
investimento UE possono stabilire succursali o  agenti  collegati  in
Italia. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione  alla
Consob  da  parte  dell'autorita'  competente  dello   Stato   membro
d'origine, secondo le modalita'  indicate  nel  regolamento  delegato
(UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 
 
  2. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,  qualora
abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto
della normativa applicabile, puo' richiedere di modificare i  presidi
operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della
Repubblica. 
 
  3. La succursale o l'agente collegato possono iniziare  l'attivita'
dal momento in  cui  ricevono  apposita  comunicazione  della  Consob
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di  due  mesi
dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell'ipotesi di cui al comma 2
il predetto termine  di  due  mesi  decorre  dalla  comunicazione  di
avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali. 
 
  4. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione  di
cui al comma 1 e' preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato  (UE)  2017/1018
della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di  esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,
della direttiva 2014/65/UE da parte dell'autorita'  competente  dello
Stato membro d'origine.