(Allegato-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
     (Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali) 
 
  1. Le imprese di investimento UE possono  esercitare  in  Italia  i
servizi  e  le   attivita'   di   investimento   ammessi   al   mutuo
riconoscimento, con  o  senza  servizi  accessori,  senza  stabilirvi
succursali, anche avvalendosi di  agenti  collegati  stabiliti  nello
Stato  membro  d'origine,  a  condizione  che  la  Consob  sia  stata
informata dall'autorita' dello Stato  membro  d'origine,  secondo  le
modalita' indicate nel  regolamento  delegato  (UE)  2017/1018  della
Commissione del 29  giugno  2016  e  nel  regolamento  di  esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,
della direttiva 2014/65/UE. 
 
  2. Gli agenti collegati di cui al  comma  1  non  possono  detenere
denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti  del
soggetto per cui operano. 
 
  3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione  di
cui al comma 1 e' preceduta da apposita comunicazione alla Consob  da
parte dell'autorita' competente dello  Stato  membro  d'origine,  nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato  (UE)  2017/1018
della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di  esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo  12,
della direttiva 2014/65/UE.