(Allegato-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
            (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento) 
 
  1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel
territorio  della  Repubblica,  dei   servizi   previsti   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 5, del  Testo  Unico  non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE. 
 
  2. Il rilascio dell'autorizzazione  e'  subordinato  alle  seguenti
condizioni: 
 
  a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle
disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa  di  investimento
intende svolgere nel territorio della Repubblica; 
 
  b) presentazione di un programma di attivita' nel quale  siano,  in
particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende
prestare, ivi compresa  l'illustrazione  dei  tipi  delle  operazioni
previste, delle procedure adottate e dei tipi  di  servizi  accessori
che si intende esercitare nonche', in ogni caso, se i servizi  stessi
saranno prestati attraverso una succursale; 
 
  c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale  compatibile
con il servizio da autorizzare. 
 
  3. La domanda di autorizzazione, redatta  secondo  quanto  previsto
nell'Allegato n. 2,  e'  presentata  alla  Consob.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,  nonche'  l'articolo
28. 
 
  4. La Consob accerta la ricorrenza  delle  condizioni  indicate  al
comma 2 per il  rilascio  dell'autorizzazione  e,  sentita  la  Banca
d'Italia,  delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo   di
centoventi giorni. La delibera e' comunicata all'impresa  richiedente
e all'autorita' dello Stato membro d'origine. 
 
  5. Qualsiasi modificazione  concernente  i  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione  o  controllo,  i  soci  esercenti   il
controllo  dell'impresa  di  investimento,   i   responsabili   della
succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonche' qualunque altra
modificazione degli elementi istruttori di rilievo  che  intervengono
nel corso dell'istruttoria, sono portate a  conoscenza  della  Consob
prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita', entro
dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. 
 
  6.  La  Consob  e  la  Banca  d'Italia  comunicano  all'impresa  di
investimento le condizioni, ivi comprese le norme  di  comportamento,
secondo le quali, per motivi di interesse generale i  servizi  devono
essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.