Art. 34. (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento) 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alle seguenti condizioni: a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica; b) presentazione di un programma di attivita' nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonche', in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale; c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare. 3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2, e' presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonche' l'articolo 28. 4. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera e' comunicata all'impresa richiedente e all'autorita' dello Stato membro d'origine. 5. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonche' qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita', entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. 6. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.