Art. 25. Area docenti 1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado e' collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.