Art. 28. Attivita' dei docenti 1. Fermo restando l'art. 28 del CCNL 29 novembre 2007, l'orario di cui al comma 5 di tale articolo puo' anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attivita' per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attivita' didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal collegio dei docenti. 3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 29 novembre 2007, le attivita' di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attivita' sono retribuite, purche' autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo. 4. Le attivita' organizzative sono quelle di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.