(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                Ferie, recupero festivita' soppresse 
                   e festivita' del santo patrono 
 
    1. Il dipendente ha diritto, in ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo  al  dipendente
spetta la  normale  retribuzione  ivi  compresa  la  retribuzione  di
posizione prevista  per  le  posizioni  organizzative  ed  esclusi  i
compensi per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nonche'  le
indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
e quelle che non siano erogate per dodici mensilita'. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, la durata delle ferie  e'  di  28  giorni  lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni,  la  durata  del  periodo  di  ferie  e'  di  32  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    4. Per i dipendenti assunti per la prima volta  in  una  pubblica
amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o
su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di 26 e di 30
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai  commi
2 e 3. 
    5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di  cui  al  comma  4
spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77.  E'  altresi'  considerato
giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui
il  dipendente  presta  servizio,  purche'  ricadente  in  un  giorno
lavorativo. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di  cui
agli articoli 31 e 33 conserva il diritto alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso  di
ciascun anno solare,  in  periodi  compatibili  con  le  esigenze  di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
    10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire
la fruizione delle stesse nei  termini  previsti  dalle  disposizioni
contrattuali vigenti. 
    11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. 
    12. Compatibilmente con le esigenze del servizio,  il  dipendente
puo' frazionare le ferie  in  piu'  periodi.  Esse  sono  fruite  nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti,  assicurando  comunque,  al
dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di  almeno  due
settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 
    13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il  periodo  di  ferie
non godute. 
    14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 
    15. In  caso  di  motivate  esigenze  di  carattere  personale  e
compatibilmente con le esigenze di  servizio,  il  dipendente  dovra'
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro  il  mese  di  aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza. 
    16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del  dipendente  informare
tempestivamente l'ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere
gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresi'  sospese  per  lutto,
nelle ipotesi considerate all'art. 31, comma 1, secondo alinea. 
    17. Fatta salva l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 36, comma 2, il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per
assenze dovute a malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze  si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento
delle ferie deve essere  previamente  autorizzato  dal  dirigente  in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui  ai
commi 14 e 15. 
    18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei  casi  in
cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai  sensi  del
comma 11, e' determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno
di mancata fruizione, prendendo a  base  di  calcolo  la  nozione  di
retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), del CCNL del  9
maggio 2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui  al
comma 4 del medesimo art. 10. 
    19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro  giornate  di
riposo, di cui al comma 6  il  trattamento  economico  e'  lo  stesso
previsto per i giorni di ferie.