(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
                 Disciplina sperimentale delle ferie 
                           fruibili ad ore 
 
    1. Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere,
in via sperimentale, la fruizione  delle  ferie  ad  ora  secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. 
    2. Ai fini della eventuale fruizione delle  ferie  ad  ore,  sono
stabiliti i seguenti monte ore annuali: 
      a) 202 ore,  corrispondenti  ai  28  giorni  di  ferie  di  cui
all'art. 28, comma 2; 
      b) 192 ore,  corrispondenti  ai  32  giorni  di  ferie  di  cui
all'art. 28, comma 3; 
      c) 187 ore,  corrispondenti  ai  26  giorni  di  ferie  di  cui
all'art. 28, comma 4; 
      d) 180 ore,  corrispondenti  ai  30  giorni  di  ferie  di  cui
all'art. 28, comma 4. 
    3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i monte ore di
cui al comma 2 sono riproporzionati, in relazione alla ridotta durata
della prestazione lavorativa. 
    4. Qualora  le  ferie  siano  fruite  per  l'intera  giornata  si
determina una decurtazione dei monte ore di  cui  al  comma  2,  pari
all'orario ordinario che  il  dipendente  avrebbe  dovuto  effettuare
nella stessa giornata. 
    5. Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente,  devono
comunque essere fruiti nell'anno almeno 20 giorni interi, nel caso di
articolazione dell'orario settimanale su cinque giorni, e  almeno  24
giorni, nel caso di  articolazione  dell'orario  settimanale  su  sei
giorni. Trovano comunque applicazione le previsioni di  cui  all'art.
28, comma 12. 
    6.  La  presente  disciplina  ha  carattere  sperimentale  ed  e'
applicata su iniziativa degli enti interessati, previo  confronto  ai
sensi dell'art. 5. Ad esito della sperimentazione, le parti di cui al
presente CCNL valuteranno l'eventuale sua estensione agli altri  enti
del comparto.