Art. 34.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda
o ente che abbia necessita' di prestare assistenza a figli minori che
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie nella propria disponibilita' eccedenti
le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in
materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni in
caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque
giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festivita' soppresse).
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita'
considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta
all'Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle
giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per
ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cure in questione, rilasciata
esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. L'Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente
nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del
richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando
il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni
verra' effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori
offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei
permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove, cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.