(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
                       Contratti e convenzioni 
 
    1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure  disciplinate
dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la  contabilita',
puo' stabilire rapporti di ricerca o di  formazione  universitaria  e
professionale con enti pubblici  e  privati  attraverso  contratti  e
convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i
compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la
massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte. 
    2.  Una  quota  dei  finanziamenti  provenienti  da  convenzioni,
contratti,  consulenze  e  altre  forme  di  cooperazione  tecnica  e
scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca
di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite  dal  Regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.