Art. 39. Contratti e convenzioni 1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte. 2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.