Art. 40. Agenzia per i rapporti con l'esterno 1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con enti pubblici e privati e' istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno. 2. L'Agenzia: a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attivita' scientifiche e alle connesse competenze; b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attivita' di ricerca del settore produttivo; c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno; d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico; e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici; f) promuove attivita' di formazione non-universitarie realizzate dall'Universita' anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; il relativo regolamento e' deliberato dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione. 4. L'Agenzia opera come struttura in diretta collaborazione con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta. La direzione e' affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalita', affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare. L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.