(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
                Agenzia per i rapporti con l'esterno 
 
    1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con  enti
pubblici  e  privati  e'  istituita  l'Agenzia  per  i  rapporti  con
l'esterno. 
    2. L'Agenzia: 
      a) promuove la  diffusione  delle  informazioni  relative  alle
attivita' scientifiche e alle connesse competenze; 
      b) incentiva i rapporti con il  mondo  della  produzione  anche
mediante  l'organizzazione  di  un  Osservatorio  per  l'analisi  del
fabbisogno di attivita' di ricerca del settore produttivo; 
      c) assiste i docenti nella definizione  delle  convenzioni  con
l'esterno; 
      d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti
di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie  e  internazionali
per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico; 
      e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca  e  con  i  parchi
scientifici e tecnologici; 
      f)   promuove   attivita'   di   formazione   non-universitarie
realizzate dall'Universita' anche in collaborazione con enti pubblici
e privati. 
    3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con  l'esterno  e'
deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato
accademico;  il  relativo  regolamento  e'  deliberato   dal   Senato
accademico previo parere del Consiglio di amministrazione. 
    4. L'Agenzia opera come struttura in diretta  collaborazione  con
il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attivita'
svolta. 
    La direzione  e'  affidata  ad  un  responsabile  scelto  tra  il
personale  tecnico-amministrativo  con   adeguata   professionalita',
affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito  secondo  i
criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare. 
    L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si  avvale
di norma delle competenti strutture universitarie.