Art. 34. Altri procedimenti 1. Nei casi di cui al comma 2, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa valuta la completezza degli elementi istruttori, e, verificata l'esistenza dei presupposti per le decisioni da parte dell'Autorita', cura la predisposizione dello schema di provvedimento del Collegio. Il dirigente dell'unita' organizzativa competente procede poi nei modi di cui all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. 2. Si procede nei modi di cui al comma 1 nei casi in cui il Collegio deve provvedere con propria deliberazione, anche d'ufficio, riguardo a: a) pareri previsti dalla normativa vigente; b) autorizzazioni, anche relative al trasferimento di dati personali all'estero; c) ogni altro caso in cui, fuori dalle ipotesi di cui al capo II del presente regolamento, e' prevista l'adozione di un provvedimento del Garante.