Art. 36. Rapporto informativo sullo stato della trattazione degli affari 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 9, comma 4, lettera e), del regolamento del Garante n. 1/2000, il segretario generale cura per il Collegio, con cadenza semestrale, avvalendosi del sistema informativo dell'Autorita', la predisposizione di un rapporto informativo sullo stato degli affari di cui ai capi da II a VI trattati dalle unita' organizzative, indicando le tipologie di determinazioni da esse adottate o in via di adozione nei casi individuati, nonche' il relativo oggetto, anche avvalendosi di codici numerici.