Art. 46. Revoca del finanziamento 1. Costituiscono cause di revoca del finanziamento: a) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza; b) gravi violazioni nelle procedure di affidamento agli enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo; c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari; d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di cui agli articoli 30 e 47. 2. In caso di attivazione parziale di posti entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, si procede alla revoca parziale del finanziamento, da calcolare sulla base del costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti non attivati. 3. La comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta la sospensione del finanziamento fino alla conclusione del medesimo procedimento. 4. L'eventuale importo da restituire e' versato dall'ente locale, con le modalita' previste nel provvedimento di revoca.