Art. 48. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'attivazione delle connesse funzioni della piattaforma FNAsilo, la Direzione centrale individua le modalita' di invio delle domande e della relativa documentazione mediante apposito avviso nella home page della medesima piattaforma. 2. Fino all'attivazione in piattaforma delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento e' disposto annualmente con l'erogazione di tre tranches di pagamento, corrisposte in relazione ai posti attivi, secondo le seguenti modalita': a) prima tranche pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 marzo; b) seconda tranche, pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 luglio; c) terza tranche, pari al 34% del finanziamento erogato assegnato il 30 novembre. 3. L'erogazione della prima tranche di pagamento della prima annualita' del triennio finanziato, in corrispondenza ai posti attivati, e' subordinata all'invio della CIA, tramite la Piattaforma FNAsilo, secondo le seguenti modalita': a) in caso di invio della CIA entro il 31 gennaio, la prima tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31 marzo; la seconda tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31 luglio; la terza tranche, pari al 34%, e' corrisposta entro il 30 novembre; b) in caso di invio della CIA entro il 31 maggio sono corrisposte due tranche di pagamento, pari al 33% del finanziamento assegnato, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre; c) in caso di invio della CIA entro il 30 settembre e' corrisposta una sola tranche di pagamento pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 30 novembre. 4. Ai fini di eventuali conguagli la rendicontazione delle spese, certificata dal revisore indipendente, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione. In caso di mancata rendicontazione si applicano le norma di cui all'art. 30, comma 2. 5. La Direzione centrale provvede all'aggiornamento del Manuale di utilizzo della piattaforma, di cui all'art. 2, lettera n). Il Servizio centrale, sentita la Direzione centrale, provvede all'aggiornamento dei Manuali di cui all'art. 2, comma 1, lettere l) e m).