(Allegato A-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Fino all'attivazione delle connesse funzioni della piattaforma
FNAsilo, la Direzione centrale individua le modalita' di invio  delle
domande e della  relativa  documentazione  mediante  apposito  avviso
nella home page della medesima piattaforma. 
    2. Fino all'attivazione in piattaforma  delle  funzioni  connesse
all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento
e'  disposto  annualmente  con  l'erogazione  di  tre   tranches   di
pagamento, corrisposte in  relazione  ai  posti  attivi,  secondo  le
seguenti modalita': 
      a) prima tranche pari al 33% del finanziamento assegnato  entro
il 31 marzo; 
      b) seconda tranche, pari al  33%  del  finanziamento  assegnato
entro il 31 luglio; 
      c)  terza  tranche,  pari  al  34%  del  finanziamento  erogato
assegnato il 30 novembre. 
    3. L'erogazione della prima  tranche  di  pagamento  della  prima
annualita'  del  triennio  finanziato,  in  corrispondenza  ai  posti
attivati, e' subordinata all'invio della CIA, tramite la  Piattaforma
FNAsilo, secondo le seguenti modalita': 
      a) in caso di invio della CIA entro il  31  gennaio,  la  prima
tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31  marzo;  la  seconda
tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il  31  luglio;  la  terza
tranche, pari al 34%, e' corrisposta entro il 30 novembre; 
      b) in  caso  di  invio  della  CIA  entro  il  31  maggio  sono
corrisposte due tranche di pagamento, pari al 33%  del  finanziamento
assegnato, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre; 
      c) in caso  di  invio  della  CIA  entro  il  30  settembre  e'
corrisposta  una  sola  tranche  di  pagamento  pari   al   33%   del
finanziamento assegnato entro il 30 novembre. 
    4. Ai fini di eventuali conguagli la rendicontazione delle spese,
certificata dal revisore indipendente, deve essere  presentata  entro
il 28 febbraio dell'anno  successivo  alla  erogazione.  In  caso  di
mancata rendicontazione si applicano le norma  di  cui  all'art.  30,
comma 2. 
    5. La Direzione centrale provvede all'aggiornamento  del  Manuale
di utilizzo della piattaforma, di cui  all'art.  2,  lettera  n).  Il
Servizio  centrale,   sentita   la   Direzione   centrale,   provvede
all'aggiornamento dei Manuali di cui all'art. 2, comma 1, lettere  l)
e m).