(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18 
  (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti) 
 
  1. Gli intermediari, quando affidano a  un  terzo  l'esecuzione  di
funzioni operative essenziali o importanti adottano misure idonee per
mitigare i rischi connessi. 
  2.  L'esternalizzazione  di   funzioni   operative   essenziali   o
importanti non deve ridurre l'efficacia del sistema dei controlli ne'
impedire alla Banca d'Italia e alla Consob  di  controllare  che  gli
intermediari adempiano a tutti i loro obblighi. 
  3.  L'esternalizzazione  di   funzioni   operative   essenziali   o
importanti e' disciplinata dagli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento
565/2017. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo,  in  caso
di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud,  gli  intermediari
applicano  le  Raccomandazioni  dell'EBA  del  28  marzo  2018.   Gli
intermediari trasmettono alla Banca d'Italia  l'informativa  prevista
dalla  Raccomandazione  4.2  almeno  30  giorni  prima  di  conferire
l'incarico.