Articolo 18 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti) 1. Gli intermediari, quando affidano a un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti adottano misure idonee per mitigare i rischi connessi. 2. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti non deve ridurre l'efficacia del sistema dei controlli ne' impedire alla Banca d'Italia e alla Consob di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi. 3. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e' disciplinata dagli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento 565/2017. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, gli intermediari applicano le Raccomandazioni dell'EBA del 28 marzo 2018. Gli intermediari trasmettono alla Banca d'Italia l'informativa prevista dalla Raccomandazione 4.2 almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico.