(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
                   Assenze giornaliere retribuite 
 
    1. Il dirigente puo' assentarsi nei seguenti casi da  documentare
debitamente: 
      a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni
di  svolgimento  delle  prove,  ovvero  partecipazione  a   convegni,
congressi   o   corsi    di    aggiornamento,    perfezionamento    o
specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attivita' di
servizio: giorni otto all'anno; 
      b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado  e
gli affini entro  il  primo  grado  o  per  il  convivente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni  civili  e
patto di convivenza): giorni tre per evento  da  fruire  entro  sette
giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per  15  giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.  Tale  permesso  puo'  essere
fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui  e'  stato
contratto il matrimonio. 
    3.  Le  assenze  dei  commi  1  e   2   possono   essere   fruiti
cumulativamente nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante  i  predetti  periodi  al  dirigente  spetta  l'intera
retribuzione esclusi gli emolumenti  che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa.