(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La dirigente, inserita nei  percorsi  di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di  congedo  di  novanta  giorni  lavorativi,  da  fruire   nell'arco
temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di
protezione certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva  impossibilita',  la  dirigente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla  dirigente  e'  quello
previsto per il congedo di  maternita',  dall'art.  44  (Congedi  dei
genitori). 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La dirigente puo' scegliere di  fruire  del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dirigente ha diritto alla trasformazione  del  rapporto  di
lavoro da impegno orario pieno  a  impegno  orario  ridotto,  secondo
quanto previsto dall'art. 111 (Orario di  lavoro  del  dirigente  con
rapporto di lavoro a impegno orario ridotto). Il rapporto  a  impegno
orario ridotto viene trasformato in  rapporto  di  lavoro  a  impegno
orario pieno, a richiesta della dirigente. 
    7. La  dirigente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'Azienda o Ente  di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'azienda o ente di  appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla  dirigente  ove
vi siano posti vacanti corrispondenti  alla  sua  qualifica,  area  e
disciplinal. 
    8. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui  all'art.
10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004  come  integrato  dall'art.  24,
comma 13, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005  dell'Area  IV  e  di  cui
all'art.  10  del  C.C.N.L.  del  10  febbraio  2004  come  integrato
dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3  novembre  2005  dell'Area
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le
aziende ed enti, ove non  ostino  specifiche  esigenze  di  servizio,
agevolano la  concessione  dell'aspettativa,  anche  in  deroga  alle
previsioni del comma 2 del medesimo art. 10 Area IV e  Area  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie. 
    9. La dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo  il
rientro al lavoro,  puo'  chiedere  di  essere  esonerata  dai  turni
disagiati, per un periodo di un anno.