(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dirigente non in prova, assente per  malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Al dirigente che ne  faccia  tempestiva  richiesta  prima  del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi  per  un  ulteriore  periodo  di diciotto  mesi  in   casi
particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma  2,  l'azienda  o  ente,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni  al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo
lavoro. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi 1 e 2, nel caso che il  dirigente  sia  riconosciuto  idoneo  a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle  mansioni  del  proprio
profilo  professionale,  l'azienda  o  ente  procede  secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011. 
    5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4,  oppure
nel caso in cui il dirigente sia dichiarato permanentemente  inidoneo
a svolgere qualsiasi  proficuo  lavoro,  l'azienda  o  ente,  con  le
procedure di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
171/2011 puo' risolvere il rapporto di lavoro,  previa  comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del  verbale  di
accertamento  medico,   corrispondendo,   se   dovuta,   l'indennita'
sostitutiva del preavviso. 
    6. L'azienda o ente puo' richiedere, con le procedure di  cui  al
comma   3,   dandone   preventiva   comunicazione    all'interessato,
l'accertamento della  idoneita'  psico-fisica  del  dirigente,  anche
prima dei termini temporali di cui  ai  commi  1  e  2,  in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma  6,  emerga  una  inidoneita'  permanente  solo  allo
svolgimento delle mansioni del  proprio  profilo,  l'Azienda  o  Ente
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo.  Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui  il  dirigente  venga
dichiarato  assolutamente  inidoneo  ad  ogni  proficuo  lavoro,   si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il  trattamento  economico  spettante  al  dirigente  che  si
assenti per malattia, ferma restando la normativa di  legge  vigente,
e' il seguente: 
      a) intera retribuzione di cui alla tabella allegata al n. 3 del
C.C.N.L. del 3 novembre 2005, come aggiornata dal protocollo d'intesa
dell'11 aprile 2007, dell'Area IV e III  con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, per i  primi  nove
mesi di assenza; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi tre mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione  del  posto  previsto
nel comma 1; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art.  7  comma  5
lettera  c)  (Contrattazione  collettiva  integrativa:   soggetti   e
materie) se e nella misura in cui sia valutato  un  positivo  apporto
del dirigente ai risultati, per  effetto  dell'attivita'  svolta  nel
corso dell'anno, durante le giornate lavorate,  secondo  un  criterio
non necessariamente proporzionale a queste ultime. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a  day
hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla  A.s.l.  o  dalla
struttura sanitaria che effettua la prestazione  purche'  sostitutivo
del ricovero ospedaliero o nei casi  di  day  surgery,  day  service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere comunicata alla struttura di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dirigente che, durante l'assenza, per  particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il  dirigente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'azienda o ente, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce  di  reperibilita'
previste dalle disposizioni vigenti. 
    15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce  di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'azienda o ente. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita'  di  un  terzo,  il  dirigente  e'  tenuto  a   darne
comunicazione all'azienda o ente. In tal  caso  il  risarcimento  del
danno  da  mancato   guadagno   effettivamente   pagato   dal   terzo
responsabile al dirigente e' versato da  quest'ultimo  all'azienda  o
ente fino a concorrenza di quanto dalla  stessa  erogato  durante  il
periodo di assenza, ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione  non  pregiudica  l'esercizio,  da
parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei  confronti
del terzo responsabile.