(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
           Assenze per malattia in caso di gravi patologie 
                    richiedenti terapie salvavita 
 
    1. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2,  sono
esclusi dal  computo  delle  assenze  per  malattia,  ai  fini  della
maturazione del periodo di comporto, i relativi  giorni  di  ricovero
ospedaliero o di day-hospital, nonche' i  giorni  di  assenza  dovuti
all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente
ha diritto all'intero  trattamento  economico  previsto  dai  vigenti
C.C.N.L.. 
    2. L'attestazione della sussistenza delle  particolari  patologie
richiedenti le terapie salvavita  di  cui  al  comma  1  deve  essere
rilasciata dalle competenti  strutture  medico-legali  delle  aziende
sanitarie locali o dagli istituti o  strutture  accreditate  o  dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 
    3. Rientrano nella disciplina del comma  1,  anche  i  giorni  di
assenza  dovuti  agli  effetti  collaterali  delle  citate   terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di  quattro
mesi per ciascun anno solare. 
    4. I giorni di  assenza  dovuti  al  ricovero  ospedaliero,  alle
terapie e agli effetti collaterali delle  stesse,  di  cui  ai  commi
precedenti, sono debitamente certificati dalle  competenti  strutture
del  Servizio  sanitario  nazionale  o  dagli  istituti  o  strutture
accreditate ove e' stata effettuata la terapia o  dall'organo  medico
competente. 
    5. La procedura per il riconoscimento della  grave  patologia  e'
attivata dal dirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa,
decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
    6. La disciplina del presente articolo si  applica  alle  assenze
per   l'effettuazione    delle    terapie    salvavita    intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva  del  presente
contratto collettivo nazionale. 
    7. La disciplina del presente articolo e' estesa anche ai casi di
donazione di organi tra vivi.