(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
            Infortuni sul lavoro, malattie professionali 
               e infermita' dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a
malattia  professionale  o  all'abrogata  infermita'  (infortunio   o
malattia) riconosciuta al dirigente da causa di servizio, seppure nei
limiti di cui al successivo comma 2, il  dirigente  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto  fino  a  guarigione  clinica   certificata
dall'ente  istituzionalmente  preposto  e,  comunque,  non  oltre  il
periodo di conservazione del posto pari a diciotto  mesi  prorogabili
per ulteriori diciotto in casi particolarmente gravi. In tale periodo
di comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto  per
la malattia ordinaria, al dirigente spetta  la  retribuzione  di  cui
all'art. 41, comma 10, lettera a) (Assenze per malattia). 
    2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo  per  i  dirigenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni.