Art. 47. Richiamo alle armi 1. I dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e dell'incarico in conformita' alle disposizioni contrattuali contenute nel Capo II rubricato «Il sistema degli incarichi dirigenziali» di cui al presente C.C.N.L. per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'azienda o ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 1799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dirigenti richiamati alle armi, l'azienda o ente corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall' amministrazione militare. 3. Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione dell'azienda o ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.