(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
                         Richiamo alle armi 
 
    1.  I  dirigenti  richiamati  alle  armi   hanno   diritto   alla
conservazione  del  posto  e  dell'incarico   in   conformita'   alle
disposizioni contrattuali contenute nel Capo II rubricato «Il sistema
degli incarichi dirigenziali» di cui al presente C.C.N.L.  per  tutto
il periodo di richiamo, che viene computato ai  fini  dell'anzianita'
di servizio. Al predetto personale l'azienda o  ente  corrisponde  il
trattamento economico previsto ai sensi dell'art.  1799  del  decreto
legislativo n. 66 del 2010. 
    2. Al di fuori  dei  casi  previsti  nel  citato  art.  1799,  ai
dirigenti  richiamati  alle  armi,  l'azienda  o   ente   corrisponde
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall' amministrazione militare. 
    3. Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a  disposizione
dell'azienda o ente  per  riprendere  la  sua  occupazione  entro  il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un  mese  ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine  del  richiamo  e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.