(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
                            Unioni civili 
 
    1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei  diritti
e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione  civile
tra persone dello stesso sesso di  cui  alla  legge  n.  76/2016,  le
disposizioni di cui  al  presente  C.C.N.L.  riferite  al  matrimonio
nonche' le medesime  disposizioni  contenenti  le  parole  «coniuge»,
«coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad  ognuna  delle
parti dell'unione civile.