Art. 24. Strutture per la ricerca e la formazione 1. Per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'universita' si articola in dipartimenti ed, eventualmente, in strutture di raccordo denominate scuole. 2. I dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola l'universita' per svolgere le proprie funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. Essi costituiscono le strutture di appartenenza dei docenti. Ad ogni dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad altre attivita' formative, nonche' allo svolgimento delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 3. Le scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni di coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei dipartimenti che vi partecipano. 4. I servizi bibliotecari dell'universita' sono erogati dalle biblioteche di area, integrate nel Sistema bibliotecario di Ateneo. 5. Per organizzare e svolgere progetti di ricerca, nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, possono essere costituite adeguate strutture denominate centri. 6. Ogni struttura e' gestita sulla base di un regolamento di funzionamento e organizza le proprie funzioni e attivita' in conformita' ai principi del presente Statuto, nonche' a quelli di semplificazione, efficienza e qualita'.