(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
              Strutture per la ricerca e la formazione 
 
    1.   Per   adempiere   alle   proprie   funzioni   istituzionali,
l'universita' si  articola  in  dipartimenti  ed,  eventualmente,  in
strutture di raccordo denominate scuole. 
    2. I dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in  cui
si  articola  l'universita'  per   svolgere   le   proprie   funzioni
nell'ambito della ricerca e della didattica.  Essi  costituiscono  le
strutture di appartenenza dei  docenti.  Ad  ogni  dipartimento  sono
attribuite le funzioni finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca,
delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea  e
di laurea magistrale, a corsi di dottorato  di  ricerca  e  ad  altre
attivita' formative, nonche' allo svolgimento delle attivita' rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie. 
    3. Le scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni
di  coordinamento  delle  attivita'  didattiche   e   formative   dei
dipartimenti che vi partecipano. 
    4. I servizi bibliotecari  dell'universita'  sono  erogati  dalle
biblioteche di area, integrate nel Sistema bibliotecario di Ateneo. 
    5. Per  organizzare  e  svolgere  progetti  di  ricerca,  nonche'
attivita'   di   servizio   alla   didattica,    alla    ricerca    e
all'amministrazione, possono  essere  costituite  adeguate  strutture
denominate centri. 
    6. Ogni struttura e' gestita sulla  base  di  un  regolamento  di
funzionamento  e  organizza  le  proprie  funzioni  e  attivita'   in
conformita' ai principi del presente Statuto,  nonche'  a  quelli  di
semplificazione, efficienza e qualita'.