Art. 25. Organizzazione dell'offerta formativa dell'universita' 1. L'offerta formativa dell'universita' si esplica attraverso l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di dottorato di ricerca, di master, di scuole di specializzazione, di scuole di formazione e di alta formazione e di tutte le altre attivita' formative previste dal regolamento didattico di Ateneo. 2. L'attuazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e' attribuita, di norma, a un dipartimento ovvero a piu' dipartimenti, eventualmente raggruppati in una scuola. 3. Per coordinare le attivita' didattiche di uno o piu' corsi di laurea e di laurea magistrale, ogni dipartimento puo' istituire al proprio interno, o puo' contribuire a costituire nell'ambito di una scuola, uno o piu' organi collegiali comunque denominati. I compiti, la composizione e le modalita' di funzionamento di tali organi, nonche' le modalita' di designazione del coordinatore, sono stabiliti con regolamento del dipartimento o della scuola, in conformita' a quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce quali, tra i servizi erogati agli studenti, devono essere gestiti dai dipartimenti o dalle scuole.