(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
       Organizzazione dell'offerta formativa dell'universita' 
 
    1. L'offerta formativa  dell'universita'  si  esplica  attraverso
l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi  di
dottorato di ricerca, di master, di scuole  di  specializzazione,  di
scuole di formazione e  di  alta  formazione  e  di  tutte  le  altre
attivita' formative previste dal regolamento didattico di Ateneo. 
    2. L'attuazione dell'offerta formativa  di  cui  al  comma  1  e'
attribuita, di norma, a un dipartimento ovvero a  piu'  dipartimenti,
eventualmente raggruppati in una scuola. 
    3. Per coordinare le attivita' didattiche di uno o piu' corsi  di
laurea e di laurea magistrale, ogni dipartimento  puo'  istituire  al
proprio interno, o puo' contribuire a costituire nell'ambito  di  una
scuola, uno o piu' organi collegiali comunque denominati. I  compiti,
la composizione e le  modalita'  di  funzionamento  di  tali  organi,
nonche' le modalita' di designazione del coordinatore, sono stabiliti
con regolamento del dipartimento o della  scuola,  in  conformita'  a
quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento  didattico  di
Ateneo. 
    4. Il regolamento generale di  Ateneo  stabilisce  quali,  tra  i
servizi erogati agli studenti, devono essere gestiti dai dipartimenti
o dalle scuole.