Art. 26. Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dai dipartimenti, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 2. Piu' corsi di dottorato di ricerca riferiti ad un ampio e omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari, ovvero uno o piu' corsi di dottorato di ricerca facenti parte di una rete internazionale di formazione alla ricerca possono essere organizzati e gestiti da una scuola dottorale. La scuola dottorale coordina i corsi di dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o piu' dipartimenti, anche di altre universita' italiane e straniere. 3. L'universita' provvede a disciplinare le modalita' di istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali con apposito regolamento, allegato al regolamento didattico di Ateneo.