(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
          Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca 
 
    1.  I  corsi  di  dottorato  di   ricerca   sono   attivati   dai
dipartimenti, in coerenza con i settori  scientifico-disciplinari  di
loro competenza. 
    2. Piu' corsi di dottorato di ricerca  riferiti  ad  un  ampio  e
omogeneo gruppo di settori  scientifico-disciplinari,  ovvero  uno  o
piu' corsi  di  dottorato  di  ricerca  facenti  parte  di  una  rete
internazionale di formazione alla ricerca possono essere  organizzati
e gestiti da una scuola dottorale. La  scuola  dottorale  coordina  i
corsi  di  dottorato  di  ricerca  cui  contribuiscono  uno  o   piu'
dipartimenti, anche di altre universita' italiane e straniere. 
    3.  L'universita'  provvede  a  disciplinare  le   modalita'   di
istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato  di  ricerca  e
delle  scuole  dottorali  con  apposito  regolamento,   allegato   al
regolamento didattico di Ateneo.