(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
                            Dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti sono le strutture di appartenenza dei docenti e
gestiscono,  coordinano,  programmano  e  promuovono  l'attivita'  di
ricerca, l'attivita' didattica e quella di formazione  alla  ricerca,
nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonche' del  suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di
utilizzare  le  apparecchiature  scientifiche  dell'universita'.   In
particolare,  ai  dipartimenti  sono  attribuite  tutte  le  funzioni
finalizzate allo svolgimento: 
      a) della ricerca; 
      b) delle attivita' didattiche e formative relative a classi  di
laurea e a classi di laurea magistrale, nonche' a corsi di  dottorato
di ricerca; 
      c) delle altre attivita' formative; 
      d) di tutte le attivita'  rivolte  all'esterno  correlate  alla
ricerca e alla didattica o finalizzate  alla  valorizzazione  e  alla
diffusione  delle  attivita'  e  delle  competenze  dei  dipartimenti
medesimi, ivi comprese le iniziative  di  partenariato,  spin  off  e
start up. 
    2. Ogni dipartimento e'  istituito  sulla  base  di  un  progetto
scientifico  e  didattico-formativo,  corredato  di   un   piano   di
fattibilita'   e   di   funzionamento,   congruo   con   i    settori
scientifico-disciplinari  di  pertinenza  previsti  e  relativo  alle
attivita' che il dipartimento si propone  di  svolgere.  Il  progetto
puo' indicare le eventuali partizioni interne del dipartimento stesso
di cui al comma 12. Il progetto deve,  altresi',  indicare,  come  di
pertinenza del dipartimento, almeno una classe di laurea e una classe
di    laurea     magistrale     che     comprendano     i     settori
scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento. Nel progetto
devono essere indicati l'elenco dei settori  scientifico-disciplinari
di pertinenza  ed,  eventualmente,  la  scuola  cui  il  dipartimento
intende partecipare. 
    3. Un dipartimento puo' essere istituito se il numero complessivo
di docenti ad esso appartenenti, riferiti al triennio successivo alla
sua istituzione, e' pari o superiore al numero minimo previsto  dalla
normativa vigente. Nel valutare tale requisito si deve  tener  conto,
in riferimento al successivo triennio, delle  prevedibili  cessazioni
dal servizio e del programma  di  assunzioni  di  docenti  basato  su
disponibilita' finanziare  comprovate  e  definito  nel  progetto  di
istituzione del dipartimento stesso. Nel caso in cui il numero  degli
appartenenti a un dipartimento  istituito  scenda  al  di  sotto  del
minimo, il consiglio di amministrazione adotta  il  provvedimento  di
disattivazione del dipartimento che non sia in grado di assicurare il
requisito di numerosita' prescritto dalla normativa vigente  mediante
l'attuazione di un piano  triennale  di  sviluppo  dell'organico  del
personale  docente.  Il  dipartimento  di  nuova   istituzione   deve
assicurare in media la  copertura,  da  parte  dei  docenti  ad  esso
appartenenti, del 50% dei  crediti  formativi  universitari  previsti
quali attivita' formative di base e caratterizzanti dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio che, in base  al  progetto  presentato,
dovrebbero essere di pertinenza del dipartimento. 
    4.  I  settori  scientifico-disciplinari  di  pertinenza  di   un
dipartimento sono quelli definiti  all'atto  della  sua  istituzione,
oltre ai settori scientifico-disciplinari di base  e  caratterizzanti
per le classi di laurea e di laurea  magistrale  di  sua  pertinenza,
cosi'   come   definiti   negli   ordinamenti   didattici    adottati
dall'universita', quali settori omogenei al  progetto  scientifico  e
didattico-formativo del dipartimento stesso. In relazione al progetto
istitutivo,  un  settore  scientifico-disciplinare  puo'  essere   di
competenza di piu' dipartimenti. 
    5. Un dipartimento puo' proporre l'attivazione  di  un  corso  di
studio appartenente alle classi di propria pertinenza o  di  un'altra
tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma  1,  congrua
con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza. 
    6. Il dipartimento presenta proposte  di  bandi  di  chiamata  di
professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza
le relative proposte di chiamata,  in  conformita'  ai  documenti  di
programmazione  di  cui  all'art.  15,  comma  1,  lettera  f).  Ogni
dipartimento puo'  presentare  tali  proposte  solo  se  riferite  ai
settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza,  sostenendole
con una compiuta motivazione scientifica e didattica. 
    7. I dipartimenti, anche sulla base delle esigenze espresse dagli
organi di cui all'art. 25, comma 3, assegnano  ogni  anno  i  compiti
didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in  base  alle
competenze scientifico-disciplinari e  ad  un'equa  ripartizione  del
carico   didattico   complessivo.    In    presenza    di    esigenze
didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici  assegnati,
i dipartimenti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  possono
conferire corrispondenti incarichi di  insegnamento  e  di  didattica
integrativa. 
    8. I dipartimenti hanno autonomia regolamentare e  organizzativa,
nonche'  autonomia  amministrativa,  gestionale  e  contrattuale  nei
limiti  previsti  dalla  legge  e  secondo   quanto   stabilito   dal
regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita' e dagli altri  regolamenti  di  Ateneo.  Tali  autonomie
devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita'  ed
efficienza. 
    9. In particolare, i dipartimenti programmano  e  organizzano  le
loro attivita' di ricerca in base agli obiettivi,  alle  metodologie,
alle  risorse  acquisite  o  acquisibili,  ai  risultati  attesi.   I
dipartimenti accompagnano la realizzazione  dei  propri  progetti  di
ricerca   mediante   azioni   di   monitoraggio   e   procedure    di
autovalutazione  definite  nei  propri  regolamenti.  I  dipartimenti
favoriscono e incentivano la partecipazione  dei  gruppi  di  ricerca
interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali. 
    10. I dipartimenti,  nella  ripartizione  interna  delle  risorse
disponibili, devono  operare  secondo  le  indicazioni  definite  nei
programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla  valutazione
dei risultati conseguiti, stimati secondo gli indicatori di risultato
adottati  a  livello  nazionale  e  internazionale  ed  eventualmente
integrati a livello di universita'. 
    11. I dipartimenti svolgono, nel rispetto  dello  statuto  e  dei
regolamenti di Ateneo, tutte le attivita' ritenute necessarie al piu'
efficace ed efficiente adempimento delle funzioni indicate  al  comma
1. 
    12. Ai fini di cui al comma 10, ogni dipartimento  puo'  proporre
al  consiglio  di  amministrazione,  previo  voto  favorevole   della
maggioranza  dei  componenti  del  Consiglio  di   Dipartimento,   di
costituire al suo interno partizioni, comunque denominate, qualora la
complessita' e una  significativa  consistenza  numerica  delle  aree
culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. In ogni  caso
il numero dei docenti  afferenti  alla  partizione  non  puo'  essere
inferiore a dodici. Tali articolazioni interne dei dipartimenti  sono
dotate di autonomia amministrativa e  gestionale,  nei  limiti  delle
risorse assegnate al dipartimento stesso e secondo  quanto  stabilito
dal regolamento del dipartimento. 
    13.  Il  dipartimento  partecipa   all'organismo   di   indirizzo
scientifico della biblioteca d'area di  riferimento,  secondo  quanto
stabilito dal regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
    14. Per quanto non disciplinato  dallo  statuto,  il  regolamento
generale  di  Ateneo  stabilisce  i  compiti  che   i   dipartimenti,
nell'ambito delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  ad
assolvere nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'universita'.