Art. 27. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture di appartenenza dei docenti e gestiscono, coordinano, programmano e promuovono l'attivita' di ricerca, l'attivita' didattica e quella di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonche' del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'universita'. In particolare, ai dipartimenti sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca; b) delle attivita' didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonche' a corsi di dottorato di ricerca; c) delle altre attivita' formative; d) di tutte le attivita' rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attivita' e delle competenze dei dipartimenti medesimi, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up. 2. Ogni dipartimento e' istituito sulla base di un progetto scientifico e didattico-formativo, corredato di un piano di fattibilita' e di funzionamento, congruo con i settori scientifico-disciplinari di pertinenza previsti e relativo alle attivita' che il dipartimento si propone di svolgere. Il progetto puo' indicare le eventuali partizioni interne del dipartimento stesso di cui al comma 12. Il progetto deve, altresi', indicare, come di pertinenza del dipartimento, almeno una classe di laurea e una classe di laurea magistrale che comprendano i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento. Nel progetto devono essere indicati l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza ed, eventualmente, la scuola cui il dipartimento intende partecipare. 3. Un dipartimento puo' essere istituito se il numero complessivo di docenti ad esso appartenenti, riferiti al triennio successivo alla sua istituzione, e' pari o superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Nel valutare tale requisito si deve tener conto, in riferimento al successivo triennio, delle prevedibili cessazioni dal servizio e del programma di assunzioni di docenti basato su disponibilita' finanziare comprovate e definito nel progetto di istituzione del dipartimento stesso. Nel caso in cui il numero degli appartenenti a un dipartimento istituito scenda al di sotto del minimo, il consiglio di amministrazione adotta il provvedimento di disattivazione del dipartimento che non sia in grado di assicurare il requisito di numerosita' prescritto dalla normativa vigente mediante l'attuazione di un piano triennale di sviluppo dell'organico del personale docente. Il dipartimento di nuova istituzione deve assicurare in media la copertura, da parte dei docenti ad esso appartenenti, del 50% dei crediti formativi universitari previsti quali attivita' formative di base e caratterizzanti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio che, in base al progetto presentato, dovrebbero essere di pertinenza del dipartimento. 4. I settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un dipartimento sono quelli definiti all'atto della sua istituzione, oltre ai settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per le classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza, cosi' come definiti negli ordinamenti didattici adottati dall'universita', quali settori omogenei al progetto scientifico e didattico-formativo del dipartimento stesso. In relazione al progetto istitutivo, un settore scientifico-disciplinare puo' essere di competenza di piu' dipartimenti. 5. Un dipartimento puo' proporre l'attivazione di un corso di studio appartenente alle classi di propria pertinenza o di un'altra tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma 1, congrua con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza. 6. Il dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata di professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata, in conformita' ai documenti di programmazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f). Ogni dipartimento puo' presentare tali proposte solo se riferite ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, sostenendole con una compiuta motivazione scientifica e didattica. 7. I dipartimenti, anche sulla base delle esigenze espresse dagli organi di cui all'art. 25, comma 3, assegnano ogni anno i compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, i dipartimenti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, possono conferire corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa. 8. I dipartimenti hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonche' autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dagli altri regolamenti di Ateneo. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 9. In particolare, i dipartimenti programmano e organizzano le loro attivita' di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse acquisite o acquisibili, ai risultati attesi. I dipartimenti accompagnano la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione definite nei propri regolamenti. I dipartimenti favoriscono e incentivano la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali. 10. I dipartimenti, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, devono operare secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti, stimati secondo gli indicatori di risultato adottati a livello nazionale e internazionale ed eventualmente integrati a livello di universita'. 11. I dipartimenti svolgono, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, tutte le attivita' ritenute necessarie al piu' efficace ed efficiente adempimento delle funzioni indicate al comma 1. 12. Ai fini di cui al comma 10, ogni dipartimento puo' proporre al consiglio di amministrazione, previo voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, di costituire al suo interno partizioni, comunque denominate, qualora la complessita' e una significativa consistenza numerica delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. In ogni caso il numero dei docenti afferenti alla partizione non puo' essere inferiore a dodici. Tali articolazioni interne dei dipartimenti sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti delle risorse assegnate al dipartimento stesso e secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento. 13. Il dipartimento partecipa all'organismo di indirizzo scientifico della biblioteca d'area di riferimento, secondo quanto stabilito dal regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo. 14. Per quanto non disciplinato dallo statuto, il regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che i dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, sono tenuti ad assolvere nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'universita'.