(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
                   Organizzazione del dipartimento 
 
    1. Sono organi del dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il consiglio; 
      c) la giunta; 
      d) la Commissione paritetica docenti-studenti, se  prevista  in
base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3. 
    2. Il direttore: 
      a) rappresenta il dipartimento; 
      b) presiede il Consiglio e la giunta, predisponendone  l'ordine
del giorno; 
      c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; 
      d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'universita'; 
      e)  esercita  il  coordinamento  tra  tutte  le  attivita'  del
dipartimento; 
      f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento,  delle
leggi, dello Statuto e dei regolamenti; 
      g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  conferite
dalle leggi  sull'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dai
regolamenti di Ateneo. 
    3. Il direttore e' eletto dal Consiglio tra i professori ordinari
appartenenti al  dipartimento,  che  abbiano  presentato  la  propria
candidatura. Nel caso di  indisponibilita'  di  professori  ordinari,
l'elettorato passivo per la carica di direttore  di  dipartimento  e'
esteso ai professori  associati.  L'elettorato  passivo  e'  altresi'
esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per
due votazioni del quorum previsto per l'elezione. Le modalita'  e  le
procedure di elezione del direttore sono  stabilite  dal  regolamento
generale di Ateneo. 
    4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) i docenti appartenenti al dipartimento; 
      c) i rappresentanti del personale tab; 
      d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di  laurea
e di laurea  magistrale  e  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  di
competenza del dipartimento: i criteri per la definizione del  numero
di tale rappresentanza sono stabiliti  dal  regolamento  generale  di
Ateneo. 
    Partecipano inoltre alle sedute un rappresentante rispettivamente
dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza  diritto
di voto. 
    Il  Consiglio  di  Dipartimento  prevede   nel   regolamento   di
funzionamento   della   struttura   le   modalita'   di   affidamento
dell'incarico  di  verbalizzazione  delle  adunanze  consiliari  alle
figure apicali del dipartimento nei  ruoli  amministrativi,  cui  non
spetta l'elettorato passivo nell'elezione  della  rappresentanza  del
personale tab nel Consiglio medesimo. 
    5. Il Consiglio  esercita  tutte  le  attribuzioni  conferite  al
dipartimento, escluse le attribuzioni del direttore e  della  giunta.
In particolare: 
      a) elegge il direttore; 
      b) approva i regolamenti del dipartimento; 
      c) approva e  verifica  il  piano  di  utilizzo  delle  risorse
finanziarie assegnate al dipartimento; 
      d) approva la programmazione triennale del dipartimento; 
      e)  delibera  in  merito  alle  proposte  di  reclutamento  del
personale docente e delle correlate chiamate; 
      f) delibera affidamenti, contratti  e  supplenze  in  relazione
agli incarichi didattici; 
      g) esercita le funzioni  conferite  al  dipartimento,  previste
nell'art. 27; 
      h) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca; 
      i) esercita tutte le altre funzioni  previste  dal  regolamento
del dipartimento, dal regolamento generale di Ateneo  e  dagli  altri
regolamenti di Ateneo. 
    6. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore.  La
composizione  della  giunta,  la  sua  durata  e  le   modalita'   di
costituzione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. 
    7. Il regolamento del  dipartimento  stabilisce  l'organizzazione
della struttura, le modalita' del suo funzionamento, il numero  e  le
modalita' di elezione delle rappresentanze in  seno  al  Consiglio  e
alla giunta. 
    8. Il dipartimento e' tenuto ad  assolvere  i  compiti  stabiliti
dalle leggi vigenti, dallo statuto  e  dal  regolamento  generale  di
Ateneo, in riferimento  alle  attivita'  didattiche  e  formative  di
propria competenza.