Art. 28. Organizzazione del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti, se prevista in base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3. 2. Il direttore: a) rappresenta il dipartimento; b) presiede il Consiglio e la giunta, predisponendone l'ordine del giorno; c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'universita'; e) esercita il coordinamento tra tutte le attivita' del dipartimento; f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il direttore e' eletto dal Consiglio tra i professori ordinari appartenenti al dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' esteso ai professori associati. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione. Le modalita' e le procedure di elezione del direttore sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) il direttore; b) i docenti appartenenti al dipartimento; c) i rappresentanti del personale tab; d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento: i criteri per la definizione del numero di tale rappresentanza sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. Partecipano inoltre alle sedute un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto. Il Consiglio di Dipartimento prevede nel regolamento di funzionamento della struttura le modalita' di affidamento dell'incarico di verbalizzazione delle adunanze consiliari alle figure apicali del dipartimento nei ruoli amministrativi, cui non spetta l'elettorato passivo nell'elezione della rappresentanza del personale tab nel Consiglio medesimo. 5. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento, escluse le attribuzioni del direttore e della giunta. In particolare: a) elegge il direttore; b) approva i regolamenti del dipartimento; c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento; d) approva la programmazione triennale del dipartimento; e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate; f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici; g) esercita le funzioni conferite al dipartimento, previste nell'art. 27; h) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; i) esercita tutte le altre funzioni previste dal regolamento del dipartimento, dal regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo. 6. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La composizione della giunta, la sua durata e le modalita' di costituzione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. 7. Il regolamento del dipartimento stabilisce l'organizzazione della struttura, le modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio e alla giunta. 8. Il dipartimento e' tenuto ad assolvere i compiti stabiliti dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo, in riferimento alle attivita' didattiche e formative di propria competenza.