(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
                               Scuole 
 
    1. In relazione a criteri di  affinita'  scientifico-disciplinare
ed in vista della  migliore  efficienza  organizzativa,  due  o  piu'
dipartimenti possono sottoporre al senato accademico la  proposta  di
istituzione di una scuola di  cui  al  comma  3,  dell'art.  24,  con
funzioni di coordinamento e razionalizzazione di tutte o parte  delle
attivita' didattiche e di  gestione  dei  servizi  comuni,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010.  Il  senato
accademico propone  al  consiglio  di  amministrazione  l'istituzione
della scuola. Il numero  massimo  delle  scuole  che  possono  essere
istituite e' determinato nel rispetto delle norme vigenti. 
    2. La proposta di istituzione di una scuola deve essere corredata
di un regolamento redatto secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
generale di Ateneo. Nel definire le funzioni e l'organizzazione della
scuola, la proposta motivata di istituzione si attiene ai principi di
semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia e
deve esplicitamente indicare l'impegno delle  risorse  necessarie  al
buon funzionamento della struttura. 
    3. La scuola coordina le linee di programmazione didattica  e  le
proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta  formativa
dei dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e
osservazioni in merito.  Inoltre  formula  ai  dipartimenti  ed  agli
organi centrali di governo pareri  ed  osservazioni  in  merito  alle
proposte  di  reclutamento  del  personale  docente  presentate   dai
dipartimenti in essa raggruppati. Tali pareri e osservazioni valutano
la compatibilita' e la funzionalita' della proposta  di  reclutamento
rispetto  alla  programmazione  didattica  e  all'offerta   formativa
coordinata dalla scuola stessa. 
    4. La scuola e' dotata di autonomia regolamentare, nell'ambito di
quanto previsto dal comma 2, e organizzativa. E' altresi'  dotata  di
autonomia  gestionale,  nei  limiti  stabiliti  dalla   legge,   come
precisati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la  contabilita'.  Tali  autonomie  devono  essere  esercitate  nel
rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 
    5. La scuola gestisce  le  risorse  finanziarie,  edilizie  e  di
personale ad essa destinate dai dipartimenti  che  vi  partecipano  e
sovrintende  alla  gestione  degli  spazi  destinati  alle  attivita'
didattiche e formative di competenza. 
    6. Nel caso  di  dipartimenti  raggruppati  in  una  scuola,  gli
eventuali  Collegi  didattici  o  gli  organi   collegiali   comunque
denominati   che   coordinano   le   attivita'    didattico-formative
interdipartimentali  possono  essere  costituiti  nell'ambito   della
scuola. 
    7. Per quanto non  disciplinato  dallo  statuto,  il  regolamento
generale di Ateneo stabilisce i compiti che le scuole sono tenute  ad
assolvere,     nel     quadro     dell'organizzazione      funzionale
dell'universita'.