Art. 29. Scuole 1. In relazione a criteri di affinita' scientifico-disciplinare ed in vista della migliore efficienza organizzativa, due o piu' dipartimenti possono sottoporre al senato accademico la proposta di istituzione di una scuola di cui al comma 3, dell'art. 24, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di tutte o parte delle attivita' didattiche e di gestione dei servizi comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010. Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione l'istituzione della scuola. Il numero massimo delle scuole che possono essere istituite e' determinato nel rispetto delle norme vigenti. 2. La proposta di istituzione di una scuola deve essere corredata di un regolamento redatto secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. Nel definire le funzioni e l'organizzazione della scuola, la proposta motivata di istituzione si attiene ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia e deve esplicitamente indicare l'impegno delle risorse necessarie al buon funzionamento della struttura. 3. La scuola coordina le linee di programmazione didattica e le proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta formativa dei dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e osservazioni in merito. Inoltre formula ai dipartimenti ed agli organi centrali di governo pareri ed osservazioni in merito alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti in essa raggruppati. Tali pareri e osservazioni valutano la compatibilita' e la funzionalita' della proposta di reclutamento rispetto alla programmazione didattica e all'offerta formativa coordinata dalla scuola stessa. 4. La scuola e' dotata di autonomia regolamentare, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, come precisati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 5. La scuola gestisce le risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate dai dipartimenti che vi partecipano e sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attivita' didattiche e formative di competenza. 6. Nel caso di dipartimenti raggruppati in una scuola, gli eventuali Collegi didattici o gli organi collegiali comunque denominati che coordinano le attivita' didattico-formative interdipartimentali possono essere costituiti nell'ambito della scuola. 7. Per quanto non disciplinato dallo statuto, il regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che le scuole sono tenute ad assolvere, nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'universita'.